Decreto correttivo Jobs Act : novità per lavoro accessorio (voucher) e collocamento disabili

E’ in vigore il decreto correttivo al c.d. Jobs Act. Illustriamo alcune disposizioni di particolare interesse, riservandoci ulteriori approfondimenti dopo l’emanazione delle circolari attuative.
1) Analogamente a quanto già prescritto per l’utilizzo dei lavoratori intermittenti, il decreto prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, ossia quelle retribuite con i c.d. voucher, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione debbano comunicare alla sete territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la medesima comunicazione, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Le modalità di effettuazione del nuovo adempimento non sono ancora state rese note.
In attesa di istruzioni operative ufficiali, si ipotizza l’utilizzo dell’indirizzo e-mail intermittenti@pec.lavoro.gov.it, già in uso per le comunicazioni della chiamata dei lavoratori intermittenti, in aggiunta alla consueta procedura telematica di attivazione dei voucher.
In relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro che, non essendo diffidabile, non potrà essere inferiore a 800 euro.
Ai committenti agricoli non si applica il limite di 2000 euro (attualmente rivalutato a 2.020 euro) per i compensi erogabili al singolo prestatore di lavoro accessorio.

2) Per quanto concerne il diritto al lavoro dei disabili, sono computabili nella quota di riserva i lavoratori, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, abbiano una riduzione della capacità lavorativa non più solo superiore, ma anche pari al 60%.
Vengono inasprite le sanzioni in caso di scopertura della quota di riserva. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l’obbligo di assunzione, per ogni giorno lavorativo di scopertura della quota e per ciascun disabile non assunto per cause imputabili al datore di lavoro, questo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al quintuplo del contributo esonerativo, ossia pari ad euro 153,20.
E’ prevista una procedura di diffida, che comporta la presentazione di una richiesta di assunzione al Centro per l’impiego o la stipulazione di un contratto di lavoro con il disabile avviato dal Centro.