Prime indicazioni operative sulla comunicazione preventiva di utilizzo dei voucher per lavoro accessorio

Il recente decreto correttivo al Jobs Act prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, ossia quelle retribuite con i c.d. voucher, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione debbano comunicare alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno d’inizio, nonché l’ora di inizio e fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la medesima comunicazione, precisando la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con la circolare 1/2016 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative.

Rimane innanzitutto invariato l’obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei riguardi dell’Inps.

Dovrà essere altresì inviata una e-mail priva di allegati alla competente Direzione del lavoro, utilizzando un indirizzo di posta elettronica creato appositamente.

Per la provincia di Vicenza, l’indirizzo è Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it . Per le altre province gli indirizzi sono stati formulati in modo analogo.

Oltre ai dati della prestazione di lavoro accessorio sopra elencati, nella e-mail dovranno essere riportati almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno indicati anche nell’oggetto.

Le eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate non oltre 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Si raccomanda di conservare copia delle e-mail trasmesse, per semplificare l’attività di verifica da parte del personale ispettivo.

In relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro che, non essendo diffidabile, non potrà essere inferiore a 800 euro.

Qualora vengano omesse sia la predetta comunicazione, sia la dichiarazione di inizio attività all’Inps, verrà applicata la maxisanzione per il lavoro nero.