Spese di pubblicità e ricerca dal 2016 non capitalizzabili

Il processo di aggiornamento dei principi contabili, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015, ha riguardato, tra gli altri, anche i principi contabili OIC 16 e OIC 24, dedicati, rispettivamente, alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sicuramente i chiarimenti più attesi hanno riguardato le spese di pubblicità e ricerca, le quali non sono più capitalizzabili dagli esercizi decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente. A tal proposito l’OIC ha chiarito che i costi non più capitalizzabili, iscritti in bilancio negli esercizi precedenti, dovranno essere eliminati dall’attivo, seguendo la specifica procedura prevista dal nuovo OIC 29 (eliminazione della voce con riflessi sul patrimonio netto, e, più in particolare, sugli utili portati a nuovo).