CIRCOLARE N. 11/2022

• Riforma della Giustizia e del processo tributario
• Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria
• Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario
• 730-2022 in scadenza il 30 settembre
• Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre
• Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022
• Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute
• Credito di imposta edicole per l’anno 2022: al via le domande.
• Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)
• Le agevolazioni per le Imprese Creative
• Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
• Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 5 ottobre lo sconto di 30 centesimi
• Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia
• “Bonus verde” prorogato fino al 2024

Riforma della Giustizia e del processo tributario
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, ed entra in vigore il 16 settembre 2022, la legge 31 agosto 2022, n. 130 contenente la riforma della giustizia e del processo tributari
Obiettivo fondamentale della riforma è quello di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso. Le Commissioni tributarie verranno sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
La Riforma si pone anche l’obiettivo di ridurre il contenzioso tributario e a tal fine dispone:
• che le cause fino a 3.000 euro siano assegnate ad un giudice monocratico;
• una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022 con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.
Altre novità:
• l’onere della prova sarà sempre a carico dell’Ente impositore (e non del contribuente);
• viene ripristinata la prova testimoniale scritta;
• viene meglio disciplinato il processo telematico;
• viene favorita la conciliazione: la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.

Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria
Il D.M. 6 giugno 2022, n. 125 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. il 24 agosto 2022) ha approvato il nuovo modello standard di garanzia fideiussoria cui è obbligato il costruttore all’atto, oppure in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le stesse finalità (ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122).
Le nuove regole si applicheranno a partire dal 23 settembre 2022; le garanzie fideiussorie rilasciate dal 16 marzo 2019 al 22 settembre 2022, rimangono efficaci fino alla scadenza, ma in caso di rinnovo andranno adeguate al nuovo modello.
La fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire.
Le clausole previste dalla Sezione I del modello possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario, mentre le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti.

Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario
Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.
Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima).
L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

730-2022 in scadenza il 30 settembre
Entro il 30 settembre 2022 i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2022, per dichiarare i redditi prodotti nel 2021. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.
Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre 2022 per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.

Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre
È stato firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti, per il sostegno contro l’inflazione e il caro-energia.
I beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:
• lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);
• professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
che,
• nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
• già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti” (19 maggio 2022);
• con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all’ente cui viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
L’AdePP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che scadrà il prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande, senza click day, di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi. È stato altresì precisato che l’avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre.

Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022
Il cosiddetto decreto “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha elevato a 600 euro, anche per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Sono state altresì introdotte delle novità che riguardano l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute
L’Agenzia Entrate, con la risposta all’interpello n. 437/2022, ha individuato il trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cryptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h) del TUIR.
In particolare l’Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle cryptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in Italia, quest’ultimo è tenuto all’applicazione di una ritenuta di acconto del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, applicabili invece alle cryptovalute detenute all’estero o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Credito di imposta edicole per l’anno 2022: domande entro il 30 settembre 2022
Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
Per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
• gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro. La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)
La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 25435 del 29 agosto 2022 ha recentemente ribadito che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del D.P.R. n. 917/1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti.

Le agevolazioni per le Imprese Creative
Le Imprese Creative sono quelle imprese che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali.
Le Imprese Creative si inseriscono essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano nuovi ed originali o in cui i prodotti vengano realizzati seguendo un approccio originale.

In particolare, il Decreto interministeriale 19 novembre 2021 – Disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative ha indicato i seguenti codici ATECO per definire le attività interessate da una eventuale “creatività”:
– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;
– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;
– Codice Ateco 63.12 Portali web;
– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;
– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;
– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
– Codice Ateco 95.25 Riparazione orologi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del .D.M 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate anche le procedure per l’erogazione delle agevolazioni.
Per il 2022, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti:
• fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
• fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.
Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare. All’incentivo possono accedere anche le persone giuridiche che noleggiano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.

Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 17 ottobre lo sconto di 30 centesimi
È stato firmato il Decreto che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.
Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia
In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia, l’Agenzia Entrate ha precisato che la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, quale soggetto passivo IVA alla stregua di un qualsiasi altro residente.
In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:
• è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
• è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
• è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,
con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.
“Poiché l’istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale” l’Agenzia precisa che “nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’art, 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria“.
La risposta dell’Agenzia osserva infine che i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.

“Bonus verde” prorogato fino al 2024
L’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).
L’art. 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.
La detrazione:
• è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile;
• ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
La detrazione spetta per:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’Agenzia Entrate ha precisato che le opere effettuate devono portare alla completa trasformazione dell’intero giardino o dell’area interessata e riguardare la sistemazione a verde ex novo o la reale “rinascita” di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti; non spetta la detrazione per i giardini delle case in costruzione.
Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali; la circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2022 ha ribadito che la detrazione non spetta per:
• manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo;
• lavori in economia.
Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi, l’Agenzia Entrate ha spiegato che l’acquisto di fioriere e l’allestimento a verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell’area interessata.

IL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA PER LE IMPRESE MINORI

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 dell’ultimo decreto correttivo (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83), è entrato in vigore il 15 luglio 2022 il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Negli anni il Codice è stato interessato da diversi interventi legislativi e diverse modifiche. In questa occasione ci preme segnalare che molte novità riguardano anche le imprese che non sono in stato di crisi. In particolare, la principale novità per le imprese che non sono ancora in crisi è rappresentata dall’obbligo:

  • per l’imprenditore individuale di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»;
  • per l’imprenditore collettivo (società ed enti) di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».

Le nuove norme non sono solo un obbligo, ma devono essere colte come un’importante opportunità per la gestione dell’azienda.

Adeguatezza delle misure e degli assetti per la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa

Dal 15 luglio, in base al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Successivamente, al comma 3, è previsto che l’assetto dell’impresa, organizzativo, amministrativo e contabile, in linea con le previsioni dell’art. 2086 c.c., deve consentire all’imprenditore collettivo di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi e assumere idonee iniziative.

Ai fini della previsione dell’emersione della crisi d’impresa, le misure idonee e gli adeguati assetti d’impresa di cui sopra, devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2” del Codice.

La norma precisa altresì che costituiscono segnali per la previsione dell’emersione della crisi:

“a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1″, nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Quanto già previsto nell’art. 2086 c.c. per l’imprenditore collettivo è quindi esteso anche all’imprenditore individuale, il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte.

All’impresa collettiva viene chiesto di attivare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell’impresa. L’assetto risulta adeguato laddove permetta la tempestiva rilevazione dell’eventuale stato di crisi, nonché l’adozione e l’attuazione di misure volte al suo superamento.

Come si è detto, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, gli assetti devono consentirecongiuntamente di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, nonché di rilevare i segnali di allarme relativamente ai debiti scaduti e ad eventuali esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari;
  3. ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per poter effettuare il test pratico[1] per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Non è previsto un modello obbligatorio e specifico per la predisposizione di un assetto adeguato, lasciando libero arbitrio alla valutazione discrezionale da parte degli imprenditori.

Può essere di aiuto, per chiarire le idee, la recente sentenza n. 188/2021 del Tribunale di Cagliari che ha evidenziato le seguenti inadeguatezze legate all’assetto organizzativo:

  • organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
  • assenza di un mansionario;
  • inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
  • assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo:

  • mancata redazione di un budget di tesoreria;
  • mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
  • mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
  • assenza di strumenti di reporting;
  • mancata redazione di un piano industriale.”

In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile:

  • “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
  • assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
  • analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
  • mancata redazione del rendiconto finanziario.

Perché adeguarsi?

Adeguarsi ai principi imposti dal Codice della Crisi è innanzitutto necessario per il bene e lo sviluppo dell’impresa.

Ma rispettare la norma è anche l’unica soluzione che consente a imprenditori e amministratori di società di evitare (o attenuare) responsabilità personali.

ATTENZIONE: Si ricorda che, dal 16 marzo 2019, l’art. 2476 del Codice Civile ha aggiunto alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di S.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci, nonché verso il terzo o il singolo socio in caso di danni diretti causati da atti dolosi o colposi), la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L’amministratore di una S.r.l. rischia quindi il proprio intero patrimonio personale se non ha adottato tutti gli strumenti necessari per la conservazione del patrimonio sociale.

E non è il caso di farsi trarre in inganno dalla “buona salute” dell’impresa. Le aziende sane non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole ed incerto come quello che sta caratterizzando gli ultimi anni.

In una recente sentenza del 19 gennaio 2022 il Tribunale Cagliari ha stabilito che la violazione del dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi è più grave quando la società non si trova in crisi, perché è proprio in questa fase che l’impresa ha le risorse anche economiche necessarie per predisporre con efficacia le opportune misure organizzative, contabili e amministrative.

La funzionalità di adeguati assetti volti alla tempestiva emersione dello stato di crisi viene peraltro premiata dalle misure previste dall’art. 25 del Codice della crisi, in quanto il poterne beneficiare è subordinato alla iniziativa tempestiva dell’organo amministrativo.

Si segnala infine che diverse Camere di Commercio stanno attivando Bandi che assegnano contributi a fondo perduto (voucher) finalizzati alla diffusione e allo sviluppo della prevenzione della crisi d’impresa, agevolando in particolare la partecipazione delle imprese ad iniziative di formazione e o di valutazione dell’adeguatezza della propria struttura organizzativa, economico e finanziaria, nonché l’acquisto di software.

La norma impone a tutte le imprese, senza alcun esonero legato alle dimensioni, di adeguare il sistema organizzativo, amministrativo e contabile ma prevede che lo stesso sia “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. Non esiste quindi una formula unica per tutte le imprese.

Siamo a disposizione, nell’ambito delle nostre competenze, per valutare insieme lo stato dell’arte e le implementazioni che sarebbe opportuno realizzare.


[1] La lista di controllo e il test pratico sono contenuti nell’allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021.

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITÀ PER I PRIVATI, I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193, la Legge n. 122/2022 di conversione del cosiddetto Decreto” Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73).

Sono entrate così in vigore dal 20 agosto 2022 le nuove disposizioni anche in tema fiscale.

Le principali novità riguardano le semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili, l’attenuazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate e la comunicazione della conclusione delle verifiche fiscali, lo sblocco delle cessioni dei bonus edilizi comunicate prima del 1° maggio 2022, le nuove segnalazioni di allerta per la valutazione della crisi d’impresa e la parziale riformulazione del calendario fiscale.

Registri contabili – è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

LIPE – è stata spostata dal 16 al 30 settembre la scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre dell’anno.

Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:

  • primo trimestre, 31 maggio
  • secondo trimestre, 30 settembre
  • terzo trimestre, 30 novembre
  • quarto trimestre, 28 febbraio.

Invio elenchi Intrastat – è stato confermato il termine del 25 del mese successivo al periodo di riferimento per l’invio degli elenchi al fine di rispettare i regolamenti statistici europei.

Imposta di bollo – è stato elevato a 5.000 euro (il limite precedente era 250 euro) la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre).

Modello F24 – è stato disposto che il modello F24 diverrà l’unico strumento di versamento da utilizzarsi per qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali.

Le disposizioni relative ai versamenti unitari e alla compensazione sono applicabili anche alle Casse di previdenza professionali, ma solo a seguito di apposita richiesta deliberata dell’ente previdenziale.

Dichiarazione precompilata – saranno esclusi dai controlli i dati non modificati, compresi quelli comunicati da terzi, in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non sarà comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risulteranno modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sarà richiesta la conservazione della documentazione.

Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Società in perdita sistematica – è prevista l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Registrazione atti – passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

Dichiarazione IMU – è stato differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021, anche per gli enti non commerciali.

ISA – i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza Covid, sono stati estesi anche al 2022.

Segnalazione allerta crisi d’impresa – viene modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi. In particolare, per l’Agenzia Entrate assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più 5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).

Cessione crediti d’imposta – è stata semplificata la disciplina sulla cessione dei bonus edilizi contenuta nel Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, ma soltanto se la cessione o sconto in fattura è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate successivamente alla data del 1° maggio 2022. Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia Entrate prima di tale data, che rischiavano di rimanere bloccati.

Novità per il Terzo Settore – sono previste diverse novità anche per il Terzo Settore, tra le quali:

  • la sospensione, dal 1° luglio al 15 settembre 2022, del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.