CIRCOLARE N. 7/2022

  • Decreto “Semplificazioni fiscali: proroghe ed altre modifiche al calendario fiscale
  • Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS
  • Prorogata al 30 novembre l’Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19
  • Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022
  • Il versamento IMU mediante ravvedimento operoso
  • Anomalie ISA triennio 2018-2020 nel cassetto fiscale del contribuente
  • In Gazzetta Ufficiale la legge delega sui contratti pubblici
  • Assolvimento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attività immateriali: c’è il codice tributo
  • Superbonus: nella Circolare delle Entrate tutti i chiarimenti e gli ultimi aggiornamenti
  • Credito d’imposta per installazione sistemi di accumulo energia alimentata da fonti rinnovabili
  • Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi
  • Bonus psicologo: pronte le regole per accedere al contributo

Decreto “Semplificazioni fiscali: proroghe e altre modifiche al calendario fiscale

Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approdato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata” per i bilanci delle micro-imprese.

  • Proroga dei termini in materia di registrazione e comunicazione degli aiuti di Stato Covid-19

In relazione agli aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati – i termini di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, D.M. n. 115/2017, in scadenza:

– dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

– dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 anche il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Per effetto di questa disposizione, con il Provvedimento n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’Autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

  • “Semplificazioni” in materia di dichiarazione Irap

Il Decreto, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 2021), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Purtroppo la semplificazione che si voleva ottenere non è stata tempestiva. A pochi giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell’IRAP si dovranno rielaborare le dichiarazioni delle imprese con dipendenti a tempo indeterminato. Le novità impattano infatti sulla dichiarazione IRAP di quest’anno (da presentare nel 2022 per il periodo d’imposta 2021). Il tempo a disposizione per ri-elaborare i calcoli tenendo conto delle nuove regole è davvero poco ed il rischio di commettere qualche errore non è un’ipotesi remota. Invitiamo pertanto a contattare tempestivamente il Consulente del lavoro per valutare l’impatto della novità ed eventualmente i tempi necessari per avere i dati rielaborati.

  • Proroga della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’importa 2021.

  • Decorrenza sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

Il nuovo trattamento sanzionatorio, meno clemente di quello previgente, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicherà dal 1° luglio 2022, e non più dal 1° gennaio 2022. Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (anziché di 1.000 euro trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

  • Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

La scadenza per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione non sarà più di 20 giorni (come previsto dal D.P.R. n. 131/1986) ma di 30 giorni.

  • Altre modifiche al calendario fiscale

Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto “Semplificazioni” ha previsto le seguenti novità:

– per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre;

– in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat) dovranno essere presentati all’Agenzia delle Dogane, per via telematica entro il mese successivo al periodo di riferimento, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

– viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;

– infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS

La legge di conversione del decreto “PNRR 2” (D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79) ha previsto che, dal 30 giugno 2022, nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate, per qualunque importo, vengono applicate le sanzioni amministrative. In particolare la sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Prorogata al 30 novembre l’Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste. Con il Provvedimento n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione della predetta Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica, con la conseguente soppressione dell’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. “esterometro”). Il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

Il versamento IMU mediante ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Anomalie ISA triennio 2018-2020 nel cassetto fiscale del contribuente

Con Provvedimento del 23 giugno 2022, n. 237932, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, o dei loro intermediari, elementi e informazioni riferibili agli stessi contribuenti. L’intento è quello di introdurre nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dando così la possibilità al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Con lo stesso provvedimento sono approvate le specifiche tecniche con cui sono individuate, per il triennio 2018-2019-2020, ulteriori tipologie di irregolarità nei dati ISA, che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti.

In Gazzetta Ufficiale la legge delega sui contratti pubblici

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022 la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che entrerà in vigore il prossimo 9 luglio. Il Governo avrà sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e per evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Assolvimento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attività immateriali: c’è il codice tributo

Con Risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2022 l’Agenzia Entrate ha istituito un codice tributo per consentire il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali prevista dal Decreto “Agosto” (art. 110, comma 8-quater, D.L. n. 104/2020). Si tratta, in particolare, del codice tributo “1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ IMMATERIALI – art. 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. La misura rappresenta una deroga a quanto stabilito dal precedente comma 8-ter sulla deducibilità delle quote di ammortamento, che riportiamo di seguito: “la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo”.

Superbonus: nella Circolare delle Entrate tutti i chiarimenti e gli ultimi aggiornamenti

Con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo e fa il punto sulla misura agevolativa introdotta dal D.L. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, art. 119) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La circolare, nello specifico, fornisce chiarimenti in merito ai beneficiari dell’agevolazione, agli edifici interessati, alle tipologie di interventi ammesse all’agevolazione, fino a toccare i principali aspetti legati all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e i relativi adempimenti previsti. Tutto quello che c’è da sapere sul tema, quindi, riassunto in un unico documento che l’Agenzia ha realizzato tenendo conto dei pareri forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e dalla Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, oltre che delle risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti. Nel documento sono inoltre commentate le più recenti modifiche normative sulla disciplina, per effetto delle quali il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Sono ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025). Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.

Credito d’imposta per installazione sistemi di accumulo energia alimentata da fonti rinnovabili

In Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 6 maggio 2022 del Ministero Economia e Finanze che definisce le modalità per l’accesso al credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il credito d’imposta, istituito con il comma 812 dell’articolo unico della legge di Bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (art. 25-bis del D.L. n. 91/2014). L’agevolazione spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022. Gli interessati al riconoscimento del credito d’imposta dovranno inoltrare in via telematica, entro il termine che sarà previsto con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, un’apposita istanza all’Agenzia entrate formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento, dove dovranno indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo. L’Agenzia Entrate determinerà la percentuale della spesa riconosciuta come credito d’imposta sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato nella legge di bilancio e la somma di tutte le spese agevolabili indicate nelle domande. Con un secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia, verrà resa pubblica la percentuale della spesa riconosciuta, a titolo di credito d’imposta, a ciascun soggetto richiedente. Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi

Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. n. 73/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno, è intervenuto in tema di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi. In particolare, l’art. 5 del provvedimento prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Qualora il chiamato all’eredità non intenda accettare il rimborso fiscale, riverserà l’importo erogato all’Agenzia Entrate.

Bonus psicologo: pronte le regole per accedere al contributo

Con il D.M. 31 maggio 2022 il Ministero della Salute ha stabilito le modalità di presentazione della domanda, l’entità del contributo e i requisiti, anche reddituali, per l’assegnazione nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza Covid, per il sostenimento delle spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. bonus psicologo). Il decreto prevede in particolare che:

• il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP) e autenticati nella piattaforma INPS;

• il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Specifiche disposizioni sono previste per sostenere le persone con ISEE più basso;

• INPS e Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno comunicare tramite il proprio sito internet la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro il quale presentare la domanda;

• la richiesta del beneficio sarà presentata in modalità telematica all’INPS.