“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: scadenze

Attraverso alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi termini relativi a notifiche e versamenti, disposti dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

In particolare:

  • sono sospesi i versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, riferiti a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione;
  • i versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021
  • il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto il 31 luglio cadrà di sabato
  • fino al 30 giugno 2021 Agenzia delle Entrate-Riscossione non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec;
  • per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile chiedere una rateizzazione (a tal fine, è opportuno presentare la domanda entro il 31 luglio 2021);
  • per le richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dev’essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973;
  • fino al 30 giugno 2021, Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva, come fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento;
  • entro il 31 luglio 2021 dovranno essere versate le rate in scadenza nel 2020 relative a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: peraltro tale termine opera solo se si è in regola con le scadenze 2019;
  • sempre con riferimento a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere versate le rate in scadenza nel 2021 (tale termine opera solo per chi ha effettuato il versamento entro il 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nel 2020).

DECRETO “SOSTEGNI BIS”

• Nuovi contributi a fondo perduto
• Credito d’imposta locazioni
• Proroga cartelle fiscali
• Ulteriori disposizioni

Contributi a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”
I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).

Seconda ipotesi: perdita di fatturato
In alternativa, è previsto un contributo a fondo peduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).

A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.
Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Terza ipotesi: perdita reddituale
Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro
È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.
In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).
Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse
Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.

Credito d’imposta locazioni
Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

Imprese, professionisti, enti non commerciali
È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Proroga cartelle fiscali
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

Ulteriori disposizioni
Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:
• la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
• un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
• la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
• l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.

Differimento rata Inps del 17.05.2021

È giunto nel pomeriggio di ieri il differimento della scadenza dei contributi fissi Inps.

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 il pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS di artigiani e commercianti, slitta al 20 agosto 2021.


Il differimento  viene concesso a tutti indistintamente, con la ratio di consentire l’effettuazione dei conteggi e delle verifiche necessarie ai fini dell’eventuale accesso al beneficio della riduzione parziale dei contributi dovuti con riferimento all’anno 2021, e aventi scadenza entro il medesimo anno.

Stante la bozza del tanto atteso decreto, potranno giovarsi della riduzione, nella misura massima di 3.000 euro (salvo riduzione conseguente ad un eventuale insufficiente stanziamento di fondi in bilancio, rispetto alle istanze che perverranno), i contribuenti che rispetteranno tutte le condizioni sottoelencate:

  1. Calo del fatturato e corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  2. Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel 2019 (la verifica deve essere effettuata, per gli iscritti AGO, guardando al reddito imponibile dichiarato nel quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019);
  3. Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  4. Non essere titolari di pensione diretta, con l’unica eccezione prevista della pensione di invalidità;
  5. Essere in regola con la contribuzione pregressa.
  6. Non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e succ. modifiche ed integrazioni.

Riscossione sospesa fino al 31 maggio 2021

Con un metodo che ha ormai assunto i connotati della normalità, la pubblicazione a mezzo comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti della riscossione sospesi dall’8 marzo 2020.

Con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021 il MEF ha reso noto che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il termine ultimo del periodo sospensione delle attività di riscossione, inizialmente disposto dall’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ed attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’articolo 4 del DL n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni).

In attesa di conoscere il testo normativo il Ministero ha preannunciato l’allungamento del periodo di sospensione, fino al 31 maggio, dei pagamenti, dell’invio di nuove cartelle e della possibilità per l’agente della riscossione di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Circolare Studio – maggio 2021

CIRCOLARE MAGGIO 2021

  • Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
  • Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
  • Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
  • Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
  • Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso
  • Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
  • ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
  • Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”
  • Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero
  • Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020

Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze

Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021 anzichè entro il 31 maggio.

Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.

La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap.

Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti

D.L. 22 aprile 2021, n. 52

È in vigore dal 26 aprile 2021 il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

  • tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass, fatte salve le giustificate ragioni di lavoro, necessità o urgenza;
  • è confermato il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00;
  • potranno riaprire in zona gialla le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma solo all’aperto;
  • tornano ad aprire anche teatri, cinema e spettacoli all’aperto, mentre al chiuso nel rispetto di protocolli con limiti di capienza e specifici vincoli. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • via libera anche agli sport all’aperto, compresi gli sport di squadra e di contatto. Vietato l’uso degli spogliatoi;
  • le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
  • dal 15 maggio riaprono le piscine, ma solo all’aperto;
  • dal 1º giugno riaprono le palestre, solo per allenamenti individuali;
  • dal 15 giugno torneranno le attività fieristiche;
  • dal 1° luglio autorizzati convegni e congressi in presenza;
  • dal 1° luglio riaprono i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.

Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19

Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021

L’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro, in favore di determinate categorie di lavoratori.

L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.

Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il rimborso del credito IVA, a seguito di domanda archiviata a causa della mancata apposizione del visto di conformità, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.

Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021

A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, sarà disponibile la “dichiarazione precompilata” delle persone fisiche:

  • modello 730
  • modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:

  • i compensi riportati dalla Certificazione Unica;
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i dati relativi alle locazioni brevi;

e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:

  • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel).

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l’accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell’Agenzia Entrate.

Detrazioni e deduzioni IRPEF per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente il Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206

È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell’Agenzia Entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”).

Vengono quindi confermati i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l’indice di affidabilità fiscale raggiunto nell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d’imposta 2019 e 2020.

Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”

“Impresa Italia” è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per accedere gratuitamente al proprio fascicolo informatico d’impresa e ai dati presentati al Registro delle Imprese: è possibile consultare e salvare la visura della società in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l’atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.

Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore è sincronizzato anche con il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.

Il servizio è accessibile tramite autenticazione SPID di livello 2 o con dispositivo CNS, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.

Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271

L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) ha introdotto un “premio”, pari a 100 euro, erogato a personale dipendente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all’estero.

Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

ATTENZIONE: si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le deduzioni ricordiamo:

ATTENZIONE: I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.

Per evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.

  PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì 10 maggio 2021Modello 730 precompilato – pubblicazione sul sitoTermine iniziale per poter consultare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione precompilata.Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’impostaTramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Venerdì 14 maggio 2021Modello 730 precompilato – termine iniziale per l’invioTermine iniziale per poter modificare/integrare o inviare, dal sito dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’impostaTramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Lunedì 17 maggio 2021Artigiani e commercianti – ContribuzioneVersamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 1° trimestre.Artigiani ed esercenti attività commerciali.Modello unificato F24.
Lunedì 28 maggio 2021Contributi a fondo perduto “Sostegni” – IstanzaTermine ultimo per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche.Imprese, professionisti e percettori di reddito agrario che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel 2020, rispetto al 2019.Telematica
Lunedì 31 maggio 2021Liquidazione periodiche IVATermine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica.