LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITA’ IN AMBITO LAVORISTICO

Evidenziamo alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge di bilancio per l’anno 2019. Continua a leggere

INCREMENTO ALIQUOTE PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2019

Per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2019 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta – per il 2018 – la percentuale del 8%.

Circolare 1/2019 – Novità fiscali, legge di bilancio per l’anno 2019

A seguito della definitiva approvazione della legge di bilancio si segnalano le sotto riportate principali novità:
1) NUOVI FORFETTARI ENTRO I 65.000
2) INNALZAMENTO PECENTUALE DEDUCIBILITA’ IMU
3) REGIME TASSAZIONE LEZIONI PRIVATE
4) FLAT TAX
5) MODIFICHE RIPORTO PERDITE FISCALI IRPEF
6) DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI
7) MODIFICHE FE PER OPERATORI SANITARI
8) MODIFICHE FE PER ASD
9) CEDOLARE SECCA SU IMMOBILI COMMERCIALI
10) PROROGA IPER AMMORTAMENTO
11) ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE
12) RISPARMIO ENERGETICO
13) BONUS VERDE
14) RICERCA E SVILUPPO
15) RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI
16) VOUCHER PER CONSULENZE TECNOLOGICHE
17) BONUS ASILI NIDO
18) RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA
19) DETRAZIONE ACQUISTO AUTO ELETTRICHE
20) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
21) ABROGAZIONE ACE
22) STRALCIO DEBITI
23) BOLLO FATTURA ELETTRONICA

1) NUOVI FORFETTARI ENTRO I 65.000
Viene modificato il regime dei forfettari prevedendo che il regime agevolato si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Ai fini della verifica del rispetto del limite dei 65.000 euro:
1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 (Isa);
2. nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Sono state riformulate le cause di esclusione dal regime in commento, che riguardano i soggetti:
– esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
– persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

2) INNALZAMENTO PERCENTUALE DEDUCIBILITA’ IMU
Per effetto di una modifica apportata all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, la percentuale di deducibilità dell’Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%.

3) REGIME TASSAZIONE LEZIONI PRIVATE
I redditi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni prodotti da docenti titolari di cattedre delle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle connesse addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%, salvo facoltà di optare per le regole ordinarie. Tali soggetti sono tenuti a comunicare alla relativa Amministrazione di appartenenza l’esercizio di tali attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. L’imposta si versa nei termini ordinari previsti per il versamento dell’Irpef.
Con provvedimento direttoriale, da emanarsi nel termine di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le modalità di opzione nonché di versamento dell’acconto e del saldo.

4) FLAT TAX
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap con l’aliquota del 20%.

5) MODIFICHE RIPORTO PERDITE FISCALI IRPEF
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 8, Tuir, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas sono computate in diminuzione dei relativi redditi (cioè redditi di impresa) conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Tale nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Inoltre, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66, Tuir (contribuenti semplificati):
a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Infine, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 116, Tuir, per le società a ristretta base proprietaria, per le perdite si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3, Tuir. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo, Tuir.

6) DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires, può essere assoggettato a un’aliquota ridotta del 9% (quindi al 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102, Tuir;
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Sono riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433, cod. civ. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Per investimento si intende:
– la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
– il completamento di opere sospese;
– l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti;
– l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir.
L’agevolazione rileva anche ai fini Irpef per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall’articolo 2217, comma 2, cod. civ. siano integrate con un prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11, Tuir ridotte del 9% a partire da quella più elevata.
L’agevolazione è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

7) MODIFICHE FE PER OPERATORI SANITARI
Per effetto della sostituzione dell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, limitatamente al 2019, viene inibita la possibilità di emissione di FE ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts stesso.
Tali soggetti possono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sts (nuovo articolo 6-quater, D.L. 119/2018).
Tutti i dati fiscali trasmessi al Sts possono essere utilizzati solo dalle P.A. per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Con un D.M., sentito il Garante della privacy, sono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali.
Viene previsto, inoltre, che, il credito previsto per gli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati, è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione

8) MODIFICHE FE PER ASD
Viene abrogata la previsione, introdotta con il recente D.L. 119/2018, per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro, per cui la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia era adempiuta dai concessionari.

9) CEDOLARE SECCA SU IMMOBILI COMMERCIALI
Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

10) PROROGA IPER AMMORTAMENTO
Viene prevista la proroga dell’iper ammortamento introdotto con L. 232/2016. In particolare, l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura:
– del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
– del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017.
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della fruizione bisogna sempre presentare la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, L. 232/2016.
Determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

11) ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l’imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva, confermata nella misura dell’8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro:
– 30 novembre 2019 e
– 16 giugno 2020.
Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

12) RISPARMIO ENERGETICO
Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico.
Vengono, inoltre, prorogate, al 31 dicembre 2019, anche le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle connesse per l’acquisto di mobili.

13) BONUS VERDE
Viene prorogata al 2019 l’agevolazione consistente nella detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

14) RICERCA & SVILUPPO
Viene prorogata ed abbassata la quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di euro; si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l’introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.

15) RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI
Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini dei seguenti importi:
– per l’anno 2019 – 48 milioni di euro;
– per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro;
– per l’anno 2023 – 126 milioni di euro;
– per l’anno 2024 – 48 milioni di euro.
16) VOUCHER PER CONSULENZE TECNOLOGICHE
Viene riconosciuto, per i 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali

17) BONUS ASILI NIDO
Il bonus asili nido, introdotto dal comma 355, articolo 1, L. 232/2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 è elevato a 1.500 euro su base annua.

18) RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA
I soggetti Oic possono, anche in deroga all’articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate, a esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01-01-2019.
La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.
Le imposte sostitutive devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; gli importi da versare possono essere compensati.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e dell’articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.
Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, L. 342/2000 si applicano anche ai soggetti Ias adopter, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le regole di cui sopra.

19) DETRAZIONE ACQUISTO AUTO ELETTRICHE
In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro, Iva eslcusa, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 2.500 e 6.000 euro, ridotti a un range tra 1.500 e 4.000 euro in caso di mancata rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.
Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa.

20) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.
La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.
Le aliquote sono così individuate:
partecipazioni qualificate – 11%
partecipazioni non qualificate – 10%
terreni – 10%.

21) ABROGAZIONE ACE
Viene abrogata l’agevolazione consistente nell’Aiuto alla crescita economica (Ace); tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2, articolo 3, D.M. 3 agosto 2017, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

22) STRALCIO DEBITI
I debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad euro 20.000. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (indipendentemente dal valore dell’Isee del nucleo familiare) i soggetti per cui è stata aperta entro il 30 aprile 2019 la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012.

23) BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambiano le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.
Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.