Con l’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 si sono
modificate anche le regole per esercitare correttamente il diritto alla
detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti che vengono documentati da fatture
elettroniche ricevute attraverso il sistema di interscambio.
In particolare, è con gli articoli 13 e 14,
D.L. 119/2018 (in vigore dal 24 ottobre 2018) che vengono apportate modifiche
alle seguenti disposizioni normative:
– articolo 25, D.P.R. 633/1972, per quanto
attiene alle modalità di registrazione dei documenti di acquisto;
– articolo 1, D.P.R. 100/1998, per quanto
attiene alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione sugli acquisti
medesimi.
La
registrazione delle fatture elettroniche di acquisto
Come di seguito evidenziato, l’articolo 13,
D.L. 119/2018 modifica le previsioni contenute nei commi 1 e 2, articolo 25 del
decreto Iva al fine di eliminare, nel procedimento di registrazione degli
acquisti ai fini Iva, l’obbligo di numerare progressivamente le fatture
ricevute, attesa l’oggettiva impossibilità di evidenziare detto numero
progressivo nel documento elettronico di acquisto, che in quanto tale risulta
ovviamente immodificabile.
Il comma 1, articolo 25, D.P.R. 633/1972
Vecchia versione
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Nuova versione
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il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione,
comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve
annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica,
ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta
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il contribuente deve annotare in un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai
servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo
17, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione
annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa
imposta
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Il comma 2, articolo 25, D.P.R. 633/1972
Vecchia versione
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Nuova versione
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dalla registrazione devono risultare la
data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la
ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o
enti, nonchè l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti
secondo l’aliquota.
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dalla registrazione devono risultare la
data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non
si tratta di imprese, società o enti, nonchè l’ammontare imponibile e
l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.
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Rimane, pertanto, nella sostanza, il solo
obbligo di “annotare” nel registro Iva acquisti le fatture anteriormente alla
liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Sotto il profilo operativo, pertanto, non
ricorrendo più l’obbligo della numerazione progressiva del documento (che in
molti casi si traduceva anche nell’ordinare le fatture di acquisto per ordine
di data piuttosto che di ricezione prima di apporvi il protocollo progressivo),
le fatture elettroniche di acquisto ricevute sullo SdI non dovranno più essere
registrate secondo una progressione dettata appunto dalla numerazione
attribuita dal contribuente, ma potranno essere registrate in forma “libera”,
non dovendo nemmeno rispettare l’ordine di ricezione delle medesime sullo SDI
ma preoccupandosi unicamente di rispettare l’unica previsione normativa ad oggi
presente: quella della annotazione che deve essere appunto anteriore alla
liquidazione periodica.
Si ritiene, in ogni caso, che la
registrazione/annotazione della fattura di acquisto non possa avvenire in ogni
caso in data antecedente alla sua “ricezione” sullo SdI seppur come vedremo, la
stessa potrà in taluni casi concorrere alla liquidazione del periodo di
effettuazione dell’operazione.
Per fare un esempio:
– se un contribuente riceve sullo SdI 4
fatture elettroniche di acquisto, rispettivamente in data 2, 6, 9 e 14 febbraio
2019 (per semplificare si suppone tutte riferite a operazioni effettuate nello
stesso mese), le stesse possono essere annotate in ordine libero anteriormente
alla liquidazione periodica (16 marzo 2019), ovvero alla dichiarazione annuale
(30 aprile 2020), nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta (il periodo d’imposta 2019), ma le singole fatture non
potranno che essere registrate solo a partire dalla rispettiva data di
ricezione (si ritiene, pertanto, che il documento ricevuto in data 14 febbraio
non possa essere registrato in data 10 febbraio pur se riferito allo stesso
mese di liquidazione).
Il
concorso alla detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione
Come è noto, anche al fine di garantire
l’esercizio del diritto alla detrazione alla luce delle modifiche normative che
dal 2017 hanno notevolmente ridotto il termine ultimo per l’esercizio del
diritto in base a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972,
la circolare n. 1/E/2018 ha affermato che nel rispetto delle regole comunitarie
la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si
intendono verificati i due seguenti requisiti:
– esigibilità (coincidente di regola con il
momento di effettuazione dell’operazione)
– ricezione della fattura
È quindi solo a partire dalla materiale
ricezione del documento che il contribuente può esercitare correttamente il
diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto.
È invece con l’articolo 14, D.L. 119/2018
che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della
detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di
effettuazione dell’operazione, modifica la disposizione contenuta nell’articolo
1, D.P.R. 100/1998 aggiungendo il seguente periodo:
Il
periodo aggiunto all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998
“Entro il medesimo termine di cui al
periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione
dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15
del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione
per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno
precedente”.
In concreto ciò significa che a fronte di
una fattura di acquisto ricevuta in data 3 marzo 2019 (o comunque fino al
termine ultimo del 15 marzo), ma riferita a una operazione effettuata nel mese
di febbraio 2019, la stessa potrà (è bene ricordare che si tratta di una
facoltà) concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di febbraio che
scade, come è noto, il giorno 16 del mese successivo (cioè il 16 marzo 2019).
Dal punto di vista della “registrazione”
del documento, riprendendo quanto detto in precedenza, si ritiene che il
documento ricevuto il 3 marzo 2019 non possa comunque essere registrato in data
antecedente alla data di ricezione con l’effetto che, per poter concorrere alla
liquidazione di febbraio, si dovrà procedere contabilmente alla “retro
imputazione” del documento al mese precedente (in merito alla possibilità di procedere
alla registrazione nel mese di “competenza” (febbraio) del documento ricevuto a
marzo l’agenzia delle entrate non si è ancora espressa e quindi si ritiene
opportuno seguire le indicazioni di registrazione in precedenza fornite).
Il
chiarimento per i trimestrali (Videoforum del 23 gennaio 2019)
In occasione di uno dei recenti incontri
organizzati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha precisato,
in relazione alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione per le
fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione, che per i contribuenti trimestrali la stessa
deve intendersi riferita alla possibilità di esercitare la detrazione, in
relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre
solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata
entro il 15 del secondo mese successivo.
Con il probabile intento di prevenire
fenomeni di arbitraggio fiscale, il legislatore ha in ogni caso previsto
nell’ultimo periodo dell’articolo 1, D.P.R. 100/1998 sopra riportato, che la
descritta facoltà di anticipare il concorso alla liquidazione nel mese di
effettuazione dell’operazione non possa essere esercitata con riferimento alle
fatture di acquisto ricevute nel mese di gennaio riferite a operazioni
effettuate a dicembre. In questo caso la detrazione non potrà, quindi, che
avvenire in base alle regole generali e cioè solo a partire dal periodo in cui
si verifica l’ultimo dei due momenti esigibilità/ricezione del documento.
Esemplificando quindi, una fattura
elettronica di acquisto ricevuta sullo SdI in data 2 gennaio 2020 ma riferita a
operazione effettuata nel mese di dicembre 2019, dovrà obbligatoriamente
concorrere alla liquidazione del mese di gennaio 2020 il cui termine scade il
17 febbraio 2020 (posto che il giorno 16 cade di domenica).