Circolare Studio – settembre 2021

  • Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze
  • Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
  • Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing
  • Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)
  • Verifica on-line dello stralcio debiti con la definizione agevolata
  • Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021
  • Come accedere ai servizi dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal mese di settembre riprendono le notifiche di cartelle ed avvisi, nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nel documento si ricorda inoltre che:

  1. le rate, previste in piani di dilazione, in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, devono essere pagate entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dagli stessi, fissata in 10 rate anche non consecutive. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021;
  2. per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste);
  3. per le istanze di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale, ai fini dell’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), è sufficiente una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
  4. entro il 30 settembre 2021 scade il termine per il versamento delle rate scadute il 31 luglio 2020 (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).

Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.

Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.

Infine, poiché il comma 195, dell’art. 1 della legge n.160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 …” si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.

Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)

Con la Risposta n. 568/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato/confermato che in caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.

Verifica on line dello stralcio debiti con la definizione agevolata

L’Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito un servizio “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata” che consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, ossia del cosiddetto “Condono cartelle”.

In particolare si può verificare se nelle cartelle e negli avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021).

L’Agenzia della Riscossione ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente avesse conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in autonomia i moduli. Il contribuente in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021

Un comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l’editoria del 31 agosto 2021 informa che dal 1° al 31 ottobre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal 1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.

Come accedere ai servizi dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali.

Le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE – Carta d’identità elettronica;
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.