CIRCOLARE N. 6/2022

• Assegno unico universale: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati
• Presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021
• Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2022
• Credito d’imposta R&S: come accedere alla sanatoria
• Ristorazione collettiva e discoteche: aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di contributo
• Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering
• 5 per mille 2021, online gli elenchi degli enti ammessi
• Rinnovato il portale incentivi.gov.it

Assegno unico universale: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.

Attenzione: Alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano stati in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, purché entro il prossimo 30 giugno 2022.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.

Presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021
L’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha stabilito il termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la scadenza ordinaria per la presentazione e trasmissione telematica della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021, al Comune in cui sono ubicati gli immobili, sarebbe il 30 giugno 2022.

Attenzione: Si deve tuttavia segnalare che il nuovo decreto sulle “Semplificazioni fiscali”, approvato dal Governo mercoledì 15 giugno, ha previsto il differimento del predetto termine al 31 dicembre 2022. Sarebbe inoltre imminente la pubblicazione di un nuovo modello di dichiarazione IMU.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta.
Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).
I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 31 luglio 2022
È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di sabato) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2022 si può validamente inviare il modello IVA 2022 per il 2021.
Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:
• la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
• la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni).
A partire dal 1° agosto 2022, la dichiarazione annuale IVA per il 2021 non presentata si considera omessa.

Credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato: come accedere alla sanatoria
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento n. 188987/2022 che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
• di condotte fraudolente;
• di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
• di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
• della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Ristorazione collettiva e discoteche: aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di contributo
L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per l’invio delle richieste di accesso ai contributi a fondo perduto destinati ai soggetti che operano nel settore della “ristorazione collettiva” (previsto dall’art. 43-bis del D.L. n. 73/2021) e nel settore delle “discoteche e sale da ballo” (previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/2022), danneggiate dalla crisi economica causata dal Covid.
Entrambe le istanze per la richiesta del contributo vanno presentate dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022, mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.

Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering
Sono state pubblicate le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA), previsto dal decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 1-ter).
Con il provvedimento n. 197396/2022 del direttore dell’Agenzia sono stati approvati il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 9 giugno e fino al 23 giugno 2022.
Possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.
Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant-catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al decreto interministeriale attuativo 30 dicembre 2021.
I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.
Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega.
L’istanza deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche).

5 per mille 2021, online gli elenchi degli enti ammessi
Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia Entrate, gli elenchi dei destinatari del 5‰ per l’anno finanziario 2021.
Dalle preferenze espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi sono arrivati quasi 507 milioni di euro da distribuire tra i 72.738 enti “premiati”.
I nominativi di ammessi ed esclusi, insieme agli importi attribuiti, sono disponibili online nell’area tematica dedicata al “5 per mille”.

Rinnovato il portale incentivi.gov.it
Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente rinnovato il portale; l’obiettivo dell’operazione è “far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni”.
Il portale è accessibile al seguente link: https://www.incentivi.gov.it/it

CIRCOLARE N. 5/2022

  • Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
  • Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
  • Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
  • Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
  • Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
  • Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
  • Attenzione alle truffe e-mail

Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 – S.O. n. 13 – del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Durante l’iter parlamentare sono state introdotte diverse nuove disposizioni, tra cui si segnala un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.
In particolare:
• le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
• le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
• le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022;
Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.
Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici
In particolare, il decreto prevede:
a. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”);
b. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. “imprese gasivore”).
Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti d’imposta, l’art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:
• il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
• il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
Prorogati a lunedì 11 aprile 2022 gli adempimenti fiscali in scadenza il 30 e 31 marzo scorso che i contribuenti non hanno potuto rispettare a causa dei malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate registrati in tali giornate per un blackout del servizio elettrico.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.
L’irregolare funzionamento dell’attività degli Uffici e dei collegamenti telematici e telefonici, nelle giornate del 30 e del 31 marzo, è stato accertato in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 103772/2022 del 1° aprile, riconoscendo dieci giorni in più per gli adempimenti le formalità in scadenza.
Con un Comunicato stampa, pubblicato in pari data, l’Agenzia ha inoltre disposto la rimessione in termini per le comunicazioni di opzioni (cessioni e sconti) dei bonus edilizi inviate fino al 5 aprile 2022.

Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni, stabilendo alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro. In sintesi:
Dal 1° aprile non è più richiesto il Green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
• consumo di cibo e bevande all’aperto;
• negozi e attività commerciali (centri commerciali);
• uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
• servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.);
• hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
• attività sportive outdoor;
• musei;
• sagre e fiere;
• parchi tematici e di divertimento;
• trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass base:
• mense e catering continuativo su base contrattuale;
• servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
• concorsi pubblici;
• corsi di formazione pubblici e privati;
• colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Dal 1° al 30 aprile 2022 il Green pass rafforzato sarà necessario per l’accesso a:
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
• convegni e congressi;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
• feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, ecc.), nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Fino al 30 aprile 2022 resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche o di tipo FFP2) “in tutti i luoghi al chiuso”. L’obbligo non vige per le abitazioni private (ma vale per i collaboratori domestici).
Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
• l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
• l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
• gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
• eventi e competizioni sportive.
Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base per il quale dal 1° maggio è eliminato l’obbligo.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:
• personale della scuola;
• personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
• polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
• personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
• il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
L’anno 2022 è l’ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.
È stato però previsto un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In particolare:
• gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%;
• per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
• per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.
Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Seppur in merito la giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell’anno.

Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
L’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, Tuir.

Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
È online sul sito dell’Agenzia Entrate l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus; entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea, tali enti potranno perfezionare l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Qualora l’ente ometta l’iscrizione entro il citato termine, dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.
L’Anagrafe delle Onlus sarà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Ue, ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le organizzazioni che vi saranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.

Attenzione alle truffe e-mail
Negli ultimi tempi stanno aumentando esponenzialmente episodi di cyber attacchi e/o truffe informatiche.
Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti al fenomeno dei cosiddetti hacker, ma molto più banalmente, i criminali informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture alle persone, al punto che oltre il 99% dei cyber attacchi odierni si fondano sull’interazione umana.
Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio impiego dello smart working, e il conseguente minore controllo esercitato dai sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono aumentati gli attacchi indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, invitati con l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro credenziali, hanno inavvertitamente compromesso i propri dati (e quelli della loro azienda) a vantaggio dei cyber criminali.
È molto frequente, per esempio, l’utilizzo di esche e-mail per attirare l’attenzione della potenziale vittima da truffare. Le e-mail-esca vengono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto fidato del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file allegato”, “Clicca su questo link”.
Se il destinatario risponde assecondando la richiesta, il danno è fatto!
È molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di subire un attacco da parte hacker professionisti, ma è però vero che nei casi più frequenti (ransomware o phishing) siano sufficienti anche semplici precauzioni personali per ridurre considerevolmente i pericoli:
• controllare sempre il mittente della mail; non solo il nome utente ma anche il dominio di posta elettronica);
• prima di cliccare su un qualunque link incorporato in una e-mail, verificare che l’indirizzo mostrato sia davvero lo stesso indirizzo Internet al quale il link condurrà (per la verifica basta passare il mouse sopra il link stesso senza cliccare);
• usare solo connessioni sicure, in particolar modo quando si accede a siti sensibili. Come precauzione minima, si consiglia di non sfruttare connessioni sconosciute né tantomeno i wi-fi pubblici, senza una password di protezione;
• quando si accede a siti che contengono informazioni sensibili, come pagine per l’home banking, controllare che la connessione sia HTTPS e verificare il nome del dominio all’apertura di una pagina;
• non condividere mai i propri dati riservati con una terza parte.
Anche l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti da false e-mail, circolanti negli ultimi giorni, che diffondono virus e software dannosi per i pc o che contengono comunicazioni da essa mai inviate.
Si tratta, in particolare, di messaggi di posta elettronica che riportano il logo “Agenzia Entrate”, nei quali si fa riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file excel con macro (.xlsm), che contengono malware (software malevoli).

CIRCOLARE N. 4/2022

• Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
• Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
• Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
• La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
• Istanza entro il 30 aprile per “salvare ” le rateazioni pre-Covid decadute
• Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
• Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
• Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio
• 5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate

Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1° marzo 2022), il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra l’altro:
• l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In particolare sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
• riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
• rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il secondo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
• credito d’imposta, in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
• credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
• i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
• le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
• le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
• le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
• i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
• le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
• l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
• le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
• le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2022 (c.d. “Decreto energia”), che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, sono stati anche riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%), effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere rateizzato (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.

La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 2 maggio 2022 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2021, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).

Istanza entro il 30 aprile per “salvare” le rateazioni pre-Covid decadute
Una norma introdotta nel decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 228/2021) in sede di conversione in legge, riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto senza dover versare in anticipo le rate scadute.
Per gli interessati sarà necessario inviare la richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2022.
Nel caso di accoglimento di richieste di dilazione, la decadenza avverrà nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.
Andrà inoltre dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro.

Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
Ha preso il via, lo scorso 1° marzo 2022, il “Piano voucher”, la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce e che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, oltre ad essere tra le priorità indicate nel PNRR.
Le imprese interessate potranno richiedere un contributo (da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro) per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga le imprese beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Progetto Voucher Fase II – imprese.

Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
La crisi pandemica e la transizione digitale hanno accelerato l’evoluzione dei mercati, con l’emersione di nuovi modelli di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi. Si è ampliato in tal modo il divario tra imprese che hanno intrapreso processi di innovazione, riuscendo ad adattarsi ai nuovi scenari e quelle che non hanno saputo farlo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la “Relazione sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e PMI innovative”.
La Relazione delinea e monitora l’andamento di dette misure e fornisce un quadro dei principali risultati conseguiti. Le performance economiche delle imprese innovative hanno registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021 risultati molto positivi. Queste hanno dimostrato una buona capacità di risposta alla crisi pandemica. Nel 2020 il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese è cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le PMI innovative. Il numero di imprese innovative è continuato a crescere nel 2021 posizionandosi, alla fine di settembre, a 13.999 start-up innovative (+16,8%) e a 2.066 PMI innovative (+15,5%). Il contributo di queste realtà è stato apprezzabile anche dal punto di vista dell’occupazione che ha visto un incremento del 40,5%.
Il Governo conferma l’impegno a stimolare il potenziale di innovazione che start-up e PMI innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione, digitale ed ecologica.
Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà ruolo fondamentale in questo ambito; dei 235 miliardi di euro totali circa il 27% è finalizzato allo stimolo di innovazione e digitalizzazione.

Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio
L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato che, entro il 18 maggio 2022, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.
Alla data di apertura del Registro:
• i soggetti già operativi, anche on-line, ed in possesso dei requisiti di legge richiesti, avranno tempo 60 giorni da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. L’eventuale esercizio dell’attività in caso di mancato rispetto del termine indicato o di diniego da parte dell’OAM dell’iscrizione, sarà considerato abusivo;
• i soggetti non ancora operativi dovranno invece comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi richiesti (art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010), e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.
Entro 15 giorni l’OAM dovrà verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione.

5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate
L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022 e destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, che comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma, per un totale di 12.458 iscritti.
Gli enti compresi nell’elenco pubblicato, precisano le Entrate, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille per l’anno in corso.
È possibile accedere all’intero elenco o effettuare la ricerca dell’ente per denominazione, codice fiscale e provincia attraverso un apposito motore di ricerca.
A seguito della pubblicazione, il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, ricorda infine l’Agenzia Entrate, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

CIRCOLARE FEBBRAIO 2022

  • Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi
  • Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021
  • Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura
  • Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima
  • Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass
  • Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona
  • Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza
  • Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari
  • Pagamenti elettronici e sanzioni
  • L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria
  • Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate
  • Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare

Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

  • nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021);
  • nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Il decreto (art. 2) specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia;
  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021, e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

AMMONTARE dei RICAVI 2019MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.00060%
Da euro 400.000 a 1.000.00050%
Da euro 1.000.000 a 2.000.00040%

Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021

Con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022, l’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021. Il termine risulta di conseguenza fissato all’8 febbraio 2022.

Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura

Il prossimo 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tramite il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane invece l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus.

Dal 4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla richiamata Legge n. 234/2021.

Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima

Al fine di contrastare le frodi nell’utilizzo dell’agevolazione, l’art. 28 del decreto “Sostegni-ter” ha modificato la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi (art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima. In pratica, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (tax credit locazioni commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di Dpi).

In via transitoria, la norma dispone che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass

Con il decreto 21 gennaio 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state individuate, con efficacia dal 1° febbraio 2022, le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il Green Pass.

Si tratta in particolare delle attività poste in essere per far fronte alle seguenti esigenze:

1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

– ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, escluso il consumo sul posto;

– prodotti surgelati;

– animali domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

– carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

– articoli igienico-sanitari;

– medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

– articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

– materiale per ottica;

– combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il Governo ha precisato, con una Faq pubblicata sul proprio sito, che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall’allegato del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto;

2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in tali luoghi e dall’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione di illeciti;

4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona

A decorrere dal 20 gennaio 2022 è obbligatorio il Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti).

Inoltre che dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “ordinario” sarà obbligatorio per accedere a:

  • pubblici uffici;
  • servizi postali;
  • servizi bancari e finanziari;
  • attività commerciali.

Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (Circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Soggetti esclusi

Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Permanenza e cessazione dal regime

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha stabilito che partire dall’esercizio 2022 vi è l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l’abolizione del tributo per:

  • i lavoratori autonomi;
  • le ditte individuali,
  • i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in corso.

L’impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l’incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell’ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l’attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. Risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell’ambito dell’art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato “redditi prodotti in forma associata”), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall’effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l’Agenzia, l’unico soggetto in un’impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell’impresa stessa (cfr. Risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l’esonero dall’IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l’impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

Pagamenti elettronici e sanzioni

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 152/2021, ha introdotto l’art. 19-ter “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito“.

Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (indicati nell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012), una sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento.

In particolare, in tali casi si applica una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La decorrenza di questa disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2023.

L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria

L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito online, ha reso noto che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% indicata nell’art. 16-bis del Tuir.

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione.

Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’”Agenzia informa” del suo sito internet. La stessa Circolare n. 7/2021, nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione della “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a gennaio 2022.

Il vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare

Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, è anche l’abitazione principale ad esso riferibile.

Conseguentemente, il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun diritto all’esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l’Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.

L’abitazione principale, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

  • la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
  • la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).

Non possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.