CIRCOLARE N. 5/2022

  • Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
  • Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
  • Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
  • Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
  • Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
  • Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
  • Attenzione alle truffe e-mail

Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 – S.O. n. 13 – del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Durante l’iter parlamentare sono state introdotte diverse nuove disposizioni, tra cui si segnala un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.
In particolare:
• le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
• le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
• le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022;
Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.
Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici
In particolare, il decreto prevede:
a. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”);
b. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. “imprese gasivore”).
Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti d’imposta, l’art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:
• il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
• il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
Prorogati a lunedì 11 aprile 2022 gli adempimenti fiscali in scadenza il 30 e 31 marzo scorso che i contribuenti non hanno potuto rispettare a causa dei malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate registrati in tali giornate per un blackout del servizio elettrico.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.
L’irregolare funzionamento dell’attività degli Uffici e dei collegamenti telematici e telefonici, nelle giornate del 30 e del 31 marzo, è stato accertato in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 103772/2022 del 1° aprile, riconoscendo dieci giorni in più per gli adempimenti le formalità in scadenza.
Con un Comunicato stampa, pubblicato in pari data, l’Agenzia ha inoltre disposto la rimessione in termini per le comunicazioni di opzioni (cessioni e sconti) dei bonus edilizi inviate fino al 5 aprile 2022.

Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni, stabilendo alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro. In sintesi:
Dal 1° aprile non è più richiesto il Green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
• consumo di cibo e bevande all’aperto;
• negozi e attività commerciali (centri commerciali);
• uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
• servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.);
• hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
• attività sportive outdoor;
• musei;
• sagre e fiere;
• parchi tematici e di divertimento;
• trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass base:
• mense e catering continuativo su base contrattuale;
• servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
• concorsi pubblici;
• corsi di formazione pubblici e privati;
• colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Dal 1° al 30 aprile 2022 il Green pass rafforzato sarà necessario per l’accesso a:
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
• convegni e congressi;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
• feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, ecc.), nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Fino al 30 aprile 2022 resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche o di tipo FFP2) “in tutti i luoghi al chiuso”. L’obbligo non vige per le abitazioni private (ma vale per i collaboratori domestici).
Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
• l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
• l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
• gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
• eventi e competizioni sportive.
Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base per il quale dal 1° maggio è eliminato l’obbligo.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:
• personale della scuola;
• personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
• polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
• personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
• il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
L’anno 2022 è l’ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.
È stato però previsto un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In particolare:
• gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%;
• per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
• per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.
Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Seppur in merito la giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell’anno.

Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
L’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, Tuir.

Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
È online sul sito dell’Agenzia Entrate l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus; entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea, tali enti potranno perfezionare l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Qualora l’ente ometta l’iscrizione entro il citato termine, dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.
L’Anagrafe delle Onlus sarà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Ue, ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le organizzazioni che vi saranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.

Attenzione alle truffe e-mail
Negli ultimi tempi stanno aumentando esponenzialmente episodi di cyber attacchi e/o truffe informatiche.
Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti al fenomeno dei cosiddetti hacker, ma molto più banalmente, i criminali informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture alle persone, al punto che oltre il 99% dei cyber attacchi odierni si fondano sull’interazione umana.
Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio impiego dello smart working, e il conseguente minore controllo esercitato dai sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono aumentati gli attacchi indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, invitati con l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro credenziali, hanno inavvertitamente compromesso i propri dati (e quelli della loro azienda) a vantaggio dei cyber criminali.
È molto frequente, per esempio, l’utilizzo di esche e-mail per attirare l’attenzione della potenziale vittima da truffare. Le e-mail-esca vengono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto fidato del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file allegato”, “Clicca su questo link”.
Se il destinatario risponde assecondando la richiesta, il danno è fatto!
È molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di subire un attacco da parte hacker professionisti, ma è però vero che nei casi più frequenti (ransomware o phishing) siano sufficienti anche semplici precauzioni personali per ridurre considerevolmente i pericoli:
• controllare sempre il mittente della mail; non solo il nome utente ma anche il dominio di posta elettronica);
• prima di cliccare su un qualunque link incorporato in una e-mail, verificare che l’indirizzo mostrato sia davvero lo stesso indirizzo Internet al quale il link condurrà (per la verifica basta passare il mouse sopra il link stesso senza cliccare);
• usare solo connessioni sicure, in particolar modo quando si accede a siti sensibili. Come precauzione minima, si consiglia di non sfruttare connessioni sconosciute né tantomeno i wi-fi pubblici, senza una password di protezione;
• quando si accede a siti che contengono informazioni sensibili, come pagine per l’home banking, controllare che la connessione sia HTTPS e verificare il nome del dominio all’apertura di una pagina;
• non condividere mai i propri dati riservati con una terza parte.
Anche l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti da false e-mail, circolanti negli ultimi giorni, che diffondono virus e software dannosi per i pc o che contengono comunicazioni da essa mai inviate.
Si tratta, in particolare, di messaggi di posta elettronica che riportano il logo “Agenzia Entrate”, nei quali si fa riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file excel con macro (.xlsm), che contengono malware (software malevoli).