Dichiarazioni di Intento

In data 22.01.2015 l’Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito alle dichiarazioni d’intento presentate con le vecchie modalità che si riferiscono ad operazioni poste in essere tra il 1 gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015.

Per tale fattispecie viene chiarito che il fornitore non è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d’intento, ma deve registrare e conservare il documento ai fini di consentire il controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Si ricorda che  l’art. 20 del D.Lgs 174/2014 trasferisce in capo al c.d. “ esportatore abituale” l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento. La nuova procedura prevede che:

  • l’esportatore abituale invia all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d’intento;
  • L’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta;
  • L’esportatore abituale invia al fornitore la lettera d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
  • Il fornitore ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento;
  • Terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d’imposta con la dicitura “ non imponibile”.