Dimissioni dipendenti: nuova procedura dal 12 marzo

Nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro dal 12 marzo 2016

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro eventuale revoca, a pena d’inefficacia, dovranno seguire una nuova procedura telematica, articolata nel modo seguente:
– il lavoratore, autonomamente o con l’assistenza di uno dei soggetti abilitati (patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione), dovrà accedere al sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, selezionare la pagina dedicata, inserire i dati richiesti ed infine inviare il modello. Il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca, verrà trasmesso via pec al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
La comunicazione potrà essere revocata entro sette giorni dalla trasmissione, con la medesime modalità.
Se il lavoratore sceglierà di farsi assistere da un soggetto abilitato, non dovrà richiedere il PIN Inps né dovrà accreditarsi nel sito del Ministero del lavoro, per cui la procedura risulterà più celere.
Le nuove norme non si applicano alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali dei lavoratori domestici, alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali che avvengono in una c.d. “sede protetta” (commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, sede sindacale, ecc.), e alle dimissioni / risoluzione consensuale dei genitori nei primi tre anni di vita dei bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (che devono sempre essere convalidate presso la DTL).