Il quadro delle novità dal 1° luglio

Dal 30 giugno 2022 obbligatorio accettare pagamenti in moneta elettronica

Invero, tale obbligo è in vigore “sulla carta” già da anni, ma privo di sanzioni, e di conseguenza spesso disatteso. A seguito di quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. 36/2022, l’introduzione delle sanzioni viene anticipata al 30 giugno 2022 (rispetto a quanto prima previsto, 1° gennaio 2023). Le sanzioni sono dettate dall’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: laddove un soggetto che effettua attività di vendita di prodotti e/o prestazioni di servizi, anche professionali, rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito / credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica). L’obbligo si considera assolto con la possibilità di accettare in pagamento almeno un tipo di carta di debito/credito.

Obblighi e-fattura contribuenti in regime forfettario e ex minimi 

Dal 1° luglio 2022 vengono attratti nel mondo del “fisco elettronico” i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario, se nell’anno precedente l’ammontare dei ricavi o compensi ha superato soglia 25.000 euro. A tal fine è necessario:

  • verificare l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2021, procedendo ad un eventuale ragguaglio a periodo laddove la posizione IVA sia stata aperta in corso d’anno (cfr. righi LM22 – LM27 colonne 3 e 4 di Redditi 2022 per i forfettari, e rigo LM2 per i contribuenti in regime di vantaggio).
  • se il contribuente viene attratto nei nuovi obblighi già a far data dal 1° luglio 2022, lo stesso dovrà emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, e ricevere le fatture in formato elettronico, considerando anche i conseguenti obblighi di conservazione elettronica a norma CAD.

Da non dimenticare i tempi previsti per la trasmissione delle fatture emesse tramite SDI: entro 12 giorni nel caso di fattura immediata, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita. È tuttavia prevista una deroga, sotto il profilo sanzionatorio, a favore dei “nuovi obbligati”: per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per gli esercenti professioni sanitarie resta fermo il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni rese alla persona.

Esterometro abrogato, integrazione / autofattura tramite XML e-fattura

A far data dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 viene meno il cd. “esterometro” (Comunicazione delle operazioni transfrontaliere), sostituito da files XML per ciascuna operazione. Pertanto:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuate a partire dal 1° luglio 2022, dovranno essere documentate da fattura elettronica (codice destinatario XXXXXXX), i cui tempi di trasmissione sono quelli ordinari: 12 gg in caso di fattura immediata, entro il gg 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
  • le operazioni di integrazione IVA / autofattura conseguenti ad acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentati tramite fattura elettronica, codice tipo documento TD17 – acquisti di servizi intra ed extra UE -; TD18 – acquisti intracomunitari di beni; TD19 – altri casi. I documenti elettronici saranno da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
  • la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • a seguito di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto Semplificazioni, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, non sono soggette a trasmissione le operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • I soggetti “nuovi obbligati” alla fatturazione elettronica sono assoggettati ai medesimi obblighi in materia di operazioni transfrontaliere previsti per i soggetti in regime ordinario.