In Gazzetta le nuove black list «costi» e «CFC»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio sono stati pubblicati i due decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze che introducono le nuove liste degli Stati o territori con riferimento ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall’art. 110 comma 10 del TUIR e di quelli considerati a regime fiscale privilegiato passibili di rientrare nella disciplina delle CFC (controlled foreign companies). Il provvedimento mantiene la suddivisione, presente anche nella black list del DM 23 gennaio 2002, tra paradisi fiscali “puri”, paradisi fiscali con eccezioni e paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie.

Per quanto riguarda i “paradisi fiscali puri”, con riferimento ai quali continueranno a essere sempre in vigore le limitazioni alla deducibilità dei costi e gli obblighi di indicazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi, sono compresi Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Paradisi fiscali “con eccezioni” sono invece il Bahrein (escluse le società che operano nel settore petrolifero) e Monaco (escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato). Escono dalla lista gli Emirati Arabi Uniti e Singapore.

Dalla lista dei paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie il nuovo decreto elimina, rispetto all’art. 3 del DM 23 gennaio 2002, solo la Costarica e le isole Mauritius.

Per gli altri Stati menzionati nell’art. 3, invece, le limitazioni alla deducibilità dei costi e gli obblighi di indicazione separata in dichiarazione rimarranno in vita solo per i rapporti con le società specificamente individuate. Quindi, ad esempio, per i rapporti con la Svizzera, le segnalazioni riguarderanno i soli costi derivanti da rapporti con le società non soggette alle imposte municipali o cantonali.