Legge di bilancio 2018 ed ulteriori novità in tema di lavoro

Evidenziamo alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge di bilancio per l’anno 2018.

  • Le soglie di reddito per beneficiare del c.d. “bonus Renzi” vengono incrementate di 600 euro;
  • Dal 1° gennaio 2018 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, o le spese da questo direttamente sostenute per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, dei dipendenti e dei loro familiari fiscalmente a carico.
  • Ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico ditta, entro un limite massimo di 000 euro su base annua.

L’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e all’apprendistato, presuppone che i lavoratori non abbiano compiuto il 35° anno di età (il 30° anno dal 2019) e non siano stati occupati in precedenza a tempo indeterminato, anche da un altro datore di lavoro. Non preclude il beneficio un rapporto di apprendistato concluso con un altro datore di lavoro, e non proseguito a tempo indeterminato.

Fermi restando i requisiti generali per la fruizione degli incentivi, l’agevolazione spetta se il datore di lavoro non ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi precedenti l’assunzione. Il beneficio è revocato se il lavoratore interessato, o un altro dipendente con la medesima qualifica, viene licenziato per g.m.o. nei 6 mesi successivi.

Nel caso di riassunzione di un lavoratore grazie al quale un altro datore di lavoro ha usufruito parzialmente dell’esonero, il beneficio sarà riconosciuto per il periodo residuo.

L’esonero si applica anche dopo la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, fermo restando il requisito anagrafico del dipendente.

Il beneficio spetta per 12 mesi dopo la prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il lavoratore non ha compiuto i 30 anni di età.

L’esonero è pari al 100% dei contributi a carico ditta, sempre entro il limite annuo di 3.000 euro, in caso di assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola – lavoro per almeno il 30% delle ore previste, o che abbiano svolto periodi di apprendistato di primo o terzo livello, ossia per l’acquisizione di un titolo di studio.

Si attendono dall’Inps le necessarie istruzioni operative.

  • E’ previsto un esonero dal 50% dei contributi a carico ditta, entro il limite di 030 euro su base annua, per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, o 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria che usufruiscono dell’assegno di ricollocazione.
  • Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, mediante bonifico, oppure con strumenti di pagamento elettronico, o ancora con pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove sia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, oppure mediante un assegno consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. Per l’inadempimento è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. La norma non riguarda i rapporti di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei ccnl per gli addetti ai servizi familiari e domestici.
  • Raddoppia il contributo di licenziamento per le aziende destinatarie della cassa integrazione guadagni straordinaria che effettuino licenziamenti collettivi

Segnaliamo poi ulteriori rilevanti novità per il 2018:

  1. L’aliquota di contribuzione alla Gestione separata Inps è pari al 34,23% per i collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, a cui si applica la contribuzione DIS. COLL., mentre rimane al 24% per i titolari di pensione diretta e per gli iscritti ad altra forma pensionistica.
  2. Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale è pari allo 0,3% in ragione d’anno.
  3. Le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, in base ai criteri di computo stabiliti dalla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili, in caso di scopertura del posto di lavoro riservato sono tenute ad effettuare l’assunzione del lavoratore disabile entro 60 giorni.
  4. Per tutto il 2018, il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, dovrà astenersi dal lavoro per quattro giorni, anche non continuativi. Potrà poi assentarsi per un ulteriore giorno, anche contemporaneamente all’astensione della madre. La fruizione del congedo facoltativo da parte del padre comporterà la riduzione di un giorno del congedo di maternità della madre.