Pubblicato il «nuovo» redditometro applicabile dagli accertamenti 2011

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, il decreto ministeriale, che porta la data del 16 settembre 2015 e che disciplina l’accertamento sintetico, di cui all’art. 38 del DPR 600/73 con riferimento alle annualità dal 2011 in poi.

Lo stesso ha escluso le spese medie ISTAT dalle modalità applicative dello strumento redditometrico, che, pertanto, farà completamente a meno delle stesse.

Il redditometro prenderà quindi a base dei propri calcoli la sommatoria delle seguenti spese:

spese certe effettivamente sostenute dal contribuente, come risultanti dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, per tutte le varie fattispecie ricomprese nella tabella A allegata al decreto. Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di spesa: consumi (alimenti, bevande, abbigliamenti, calzature, etc), abitazione (mutuo, locazione, acqua, spese di condominio, etc), combustibili ed energia (luce, gas, riscaldamento, etc), mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, sanità (medicinali, visite mediche, etc), trasporti (assicurazione, bollo auto, carburante, manutenzione, etc), istruzione (corsi, libri, etc), tempo libero, cultura e giochi (abbonamenti pay-tv, attività sportive, animali domestici, etc), altri beni e servizi (parrucchiere, centri benessere, cura della persona, gioiellerie, alberghi, etc);

– quota degli incrementi patrimoniali del periodo d’imposta;

– quota di risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti;

spese per elementi certi. Si tratta, in particolare, delle spese medie ISTAT relative ad acqua e condominio, in presenza di abitazioni, nonché delle spese medie ISTAT relative ai pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione, in presenza di auto, moto, caravan, camper, minicar. In presenza di natanti ed imbarcazioni, ovvero di aeromobili, invece, quest’ultimo gruppo di spese è stimato moltiplicando un importo fisso rispettivamente per i metri e per il peso del mezzo. La presenza di cavalli comporta, d’altro canto, una spesa stimata in funzione dei giorni di possesso, da moltiplicare per un numero fisso;

– il “fitto figurativo”, in assenza nel Comune di residenza di abitazioni in proprietà, in locazione o in uso gratuito da familiari, determinato sulla base dei dati OMI.

L’art. 4 del DM 16 settembre 2015, peraltro, consente sempre al contribuente sottoposto a controllo di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli conseguiti nel periodo d’imposta, o con redditi esenti o esclusi dalla base imponibili o già assoggettati a ritenuta, ovvero che le spese attribuite dall’Ufficio sono invero di ammontare diverso.