Rivalutazione delle partecipazioni non quotate possibile fino al 30 giugno

Entro fine mese, è obbligatorio asseverare la perizia di stima e procedere con il versamento integrale, o della prima rata, dell’imposta sostitutiva per usufruire dell’opzione, prorogata dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), peraltro con un innalzamento significativo dell’aliquota.

Tale opportunità è valida solamente per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2015 che non sono detenute in regime d’impresa ed è efficace se, entro il 30 giugno 2015:

– viene redatta e asseverata una perizia di stima riferita all’intero patrimonio netto della società partecipata;

– viene versata, mediante modello F24 e con l’indicazione del codice tributo “8055”, l’imposta sostitutiva pari all’8% o al 4% del valore risultante dalla perizia, a seconda che la partecipazione sia qualificata oppure non qualificata.

Si ricorda che, secondo l’Agenzia delle Entrate (da ultimo si veda la circ. n. 47/2011), affinché la rivalutazione possa considerarsi perfezionata, occorre procedere con il versamento dell’imposta o della prima delle tre rate annuali entro il 30 giugno 2015. Invece, le rate successive, comprensive degli interessi di mora calcolati al tasso del 3% annuo, dovranno essere versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017.

Qualora il contribuente effettui un versamento del totale dell’imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, inferiore a quello dovuto sulla base del valore di perizia, l’operazione di rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione non può perfezionarsi integralmente; deve invece ritenersi perfezionata la rivalutazione parziale della partecipazione, in proporzione all’imposta sostitutiva versata.

Diventa quindi indispensabile procedere al pagamento dell’imposta sostitutiva entro fine mese, perché, in mancanza di tale adempimento, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato, in sede di successiva cessione, neppure facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

Tuttavia, sarà possibile ravvedersi per gli omessi versamenti delle rate successive alla prima, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 35/2004 (§ 2).

L’aliquota dell’imposta sostitutiva cambia a seconda che si possieda una partecipazione qualificata o una non qualificata. A questi fini, una partecipazione non quotata si definisce qualificata quando rappresenta, in alternativa, una percentuale superiore:

– al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;

– ovvero al 25% del capitale o del patrimonio.

Occorre poi tenere presente che optare per la rivalutazione parziale della partecipazione non modifica l’aliquota dell’imposta sostitutiva da versare.

Test sul possesso di una partecipazione qualificata

Infatti, se la partecipazione posseduta supera in sé le soglie di qualificazione sopracitate, l’imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura dell’8%, anche se la porzione rivalutata è inferiore alle soglie di qualificazione. La circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2002 ha osservato che “la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 5 commisura l’imposta non già all’entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all’entità dell’intera partecipazione posseduta dal contribuente”.

Ad esempio, se un soggetto che possiede il 30% delle quote di una srl (partecipazione “qualificata”) decide di rivalutare solo una parte della partecipazione che si attesti al di sotto delle soglie di qualificazione (es. il 15% delle quote), dovrà comunque applicare l’imposta sostitutiva dell’8%.

Sempre sull’individuazione dell’aliquota da applicare, si ricorda che, per effetto della disposizione antielusiva contenuta nell’art. 16 comma 1 della L. 383/2001, si considera “qualificata” anche la cessione di una partecipazione:

– ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi;

– avvenuta entro i cinque anni successivi dall’atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiario non è “qualificata”, purché lo fosse in capo al donante.

In tal caso, la circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2004 (§ 4) ha chiarito che il beneficiario della donazione può tenere conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l’imposta sostitutiva dell’8% prevista per le partecipazioni “qualificate” (fonte: eutekne)