TFR in busta paga

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 29/2015, che attua le disposizioni della legge di stabilità 2015 in materia di corresponsione mensile in busta paga delle quote di TFR maturando, quale parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.). Sintetizziamo di seguito i punti essenziali della disciplina.

Ne possono beneficiare i dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, anche se hanno già conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare.

Sono esclusi i lavoratori che hanno vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito, fino all’estinzione del debito, i lavoratori domestici e del settore agricolo, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, o autorizzati alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

La scelta effettuata è irrevocabile sino al periodo di paga scadente il 30 giugno 2018, ovvero sino alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente.

La quota di TFR erogata mensilmente è esente da contributi previdenziali, ma è soggetta alla tassazione ordinaria (comprensiva delle addizionali Irpef regionale e comunale), solitamente più gravosa della tassazione separata prevista per il TFR. La somma non concorre a determinare la retribuzione rilevante per il c.d. “bonus Renzi”, ma incide sfavorevolmente sul calcolo degli assegni per il nucleo familiare, nonché sulle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.

I datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti, non tenuti al versamento del tfr al Fondo di tesoreria Inps, potranno accedere ad un finanziamento, assistito da privilegio speciale sui beni mobili, erogato da banche o altri intermediari finanziari aderenti ad uno specifico accordo quadro. A tale finanziamento non potrà essere applicato un tasso superiore al tasso di rivalutazione del TFR. L’accesso al credito presuppone l’intervento dell’Inps, che non ha ancora diramato le necessarie istruzioni operative. Presso l’Inps è istituito un Fondo di garanzia per la restituzione dei finanziamenti agli intermediari. A tale Fondo le imprese interessate verseranno un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile previdenziale dei lavoratori per i quali è stato richiesto il finanziamento.

Se vorrà esercitare l’opzione, il dipendente dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo allegato al decreto. La scelta produrrà effetto dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta. I datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti che accederanno al finanziamento assistito da garanzia liquideranno il TFR a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.