CIRCOLARE N. 15/2022

  • Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre
  • Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti
  • Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
  • Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy
  • Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
  • Società non stabilita: per le cessioni beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria
  • La vendita di case ristrutturate da parte di privati

Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2022. La prima rata di acconto è scaduta il 16 giugno 2022.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante modello F24, apposito bollettino di c/c postale o piattaforma PagoPA.

Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per richiedere i contributi a fondo perduto destinati dal decreto “Sostegni-bis” per ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le domande dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l’agevolazione le attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l’agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che saranno ripartiti secondo le modalità fissate dal D.M. 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023

Con provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022, il Direttore dell’Agenzia Entrate ha ulteriormente prorogato il termine per l’invio dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy

Con Provvedimento del 24 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche:

• per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI);

• per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;

• per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 127/2015.

Pubblicate anche le specifiche tecniche, contenute negli allegati A, B e C al Provvedimento.

Il Provvedimento, in particolare, sostituisce integralmente quello precedente del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali, e stabilisce che:

• l’Agenzia Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;

• con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia Entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;

• relativamente alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, informa della realizzazione di nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici al fine di consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, e degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.

Infine, con l’intento di limitare le false fatturazioni, è reso possibile ai soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, di inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Con Risoluzione n. 70/E del 23 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, in compensazione e tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, ai sensi dell’art. 79 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”).

Parliamo del credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per interventi di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministero del Turismo del 17 marzo 2022.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E/2022 è dunque istituito il codice tributo “6991”, denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Società non stabilita: per le cessioni di beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria

Con la Risposta n. 557 del 17 novembre 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito che le cessioni dei beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio su base volontaria, dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche nel rispetto delle relative disposizioni normative.

La vendita di case ristrutturate da parte di privati

L’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR considera redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Tali plusvalenze sono costituite “dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” (art. 68, comma 1, del TUIR). La condizione per l’imponibilità della plusvalenza è che il titolare dell’immobile provveda alla vendita entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo particolari eccezioni.

Per indirizzo consolidato, sono considerate spese incrementative quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene.

I costi per la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi rientrano quindi tra le spese incrementative deducibili dal prezzo di vendita. In particolare, con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le spese condominiali sostenute attraverso lo “sconto in fattura” per la ristrutturazione di un condominio (di efficientamento energetico e miglioramento sismico) e quelle del singolo condomino per la sostituzione degli infissi interni al proprio appartamento possono essere incluse tra le spese incrementative, sebbene non effettivamente sostenute, avendo contribuito ad aumentare il valore dell’immobile, ed essere quindi dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell’immobile.

Quanto al termine temporale, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 560 del 18 novembre 2022, ha invece chiarito che la cessione di un villino, intervenuta dopo il quinquennio dalla data di acquisto, avvenuto nel 2016, non produce una plusvalenza tassabile in base all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se è effettuata da una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa. Il fatto che due anni dopo l’acquisto siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, terminati quindi nel 2018, è irrilevante ai fini temporali in quanto la data che conta per il computo dei cinque anni, durante i quali il proprietario non deve vendere il bene se non vuole generare una plusvalenza tassabile, è quella dell’acquisto.