Elevato a 5.000 euro il limite per i pagamenti in contanti

La legge di Bilancio del 2023 (L. n. 197/2022) ha elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. Sarà così possibile, dall’inizio del nuovo anno, effettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro. Ove il legislatore non fosse intervenuto, il limite sarebbe sceso da 2.000 a 1.000 euro.

È stato cosi modificato l’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 avente ad oggetto la disciplina dell’antiriciclaggio che però continua a vietare il frazionamento delle operazioni con l’intento di aggirare il predetto limite.

Deve però osservarsi sul punto, che se il frazionamento del pagamento risponde a comportamenti consolidati nella prassi commerciale, il pagamento rateale deve considerarsi ammesso e regolare. In tale ipotesi non sussiste alcun intento elusivo, cioè di aggiramento del predetto limite.

Si consideri ad esempio il caso di un commerciante che ha acquistato merce per un importo di 6.000 euro. Le previsioni contrattuali prevedono il pagamento di tale importo in tre rate di 2.000 euro cadauna a 30, 60 e 90 giorni rispetto alla data fattura. Se il pagamento di ogni singola rata viene effettuato in contanti il comportamento è regolare. È consuetudine che nella prassi commerciale il pagamento delle fatture venga in alcuni casi rateizzato. Da ciò si desume la mancanza dell’intento elusivo, e quindi il comportamento descritto non può essere considerato quale frazionamento dell’operazione.

Il nuovo limite non si applica, però, ai versamenti o prelevamenti bancari. In tale ipotesi non viene effettuato alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Potrebbe essere quindi astrattamente possibile effettuare un versamento di denaro contante su un conto corrente bancario di un importo pari a 10.000 euro. Deve però considerarsi che è anomalo il versamento di denaro contante se soprattutto avviene con una certa frequenza e per importi rilevanti. In tal caso, anche se come detto il comportamento descritto non viola alcuna disposizione, la banca potrebbe essere indotta a comunicare all’UIF l’effettuazione di un’operazione sospetta con riferimento alla disciplina antiriciclaggio. La valutazione, però, è a discrezione dell’istituto di credito che riceve la somma.

Le misure aventi ad oggetto le limitazioni all’utilizzo del denaro contante sono state al centro del dibattito politico durante l’iter di approvazione del provvedimento di fine anno. Nel testo della legge definitivamente approvato non ha trovato spazio la misura che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di non accettare i pagamenti di importo pari o inferiore a 60 euro che l’acquirente avrebbe voluto effettuare tramite carte di debito o di credito.

Conseguentemente, sarà applicabile anche nell’anno 2023, l’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012. Secondo quanto previsto da tale disposizione, con decorrenza dal 30 giugno 2022 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, indipendentemente dall’importo, effettuato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata, da parte di un professionista o da un esercente attività commerciale, si applica nei confronti di tale soggetto la sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione.

Dal 1° gennaio 2023 sarà variato anche il limite previsto per le operazioni effettuate dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro. Infatti, la soglia di 2.000 euro è in vigore fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 si applicherà il limite di base pari a 3.000 euro (art. 49, comma 3 – bis del D.lgs. n. 231/2007).

Invece, non subirà alcuna modifica, neppure nel nuovo anno, il limite di 999,99 euro all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro, più comunemente noto come money transfer.