NUOVO OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA E SANZIONI POS

Fattura elettronica per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 dispone la soppressione di una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

Ad essere cancellati sono gli esoneri attualmente in vigore con riferimento agli obblighi del cd. “fisco elettronico” a favore dei soggetti:

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Gli esoneri sono cancellati con un calendario differenziato a seconda della “dimensione” del contribuente, valutata in base ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno.

Ricavi compensi anno precedente (ragguagliati ad anno)Decorrenza obbligo fatturazione elettronica
Oltre a 25mila euro1° luglio 2022
Fino a 25 mila euro1° gennaio 2024

Per determinare pertanto i nuovi obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022 sarà indispensabile quantificare l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno 2021, tenendo in opportuna considerazione il ragguaglio a periodo per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.

Il venire meno degli esoneri in materia di e-fattura comporterà che i soggetti “nuovi obbligati” verranno attratti in toto nel mondo del “fisco elettronico”, comportando non solo l’obbligo di emettere fattura tramite Sistema di Interscambio, ma anche di ottemperare ad una serie di adempimenti collaterali:

– ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Consultazione, e di registrare il canale di ricezione preferenziale in piattaforma Fatture e Corrispettivi);
– conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute a norma CAD (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Conservazione).

Inoltre, all’atto del passaggio dalla modalità analogica alla modalità elettronica, anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture dovrà avvenire in elettronico, con versamento a cadenza trimestrale.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda i termini di emissione – ovvero di invio dei files xml al Sistema di Interscambio – delle fatture elettroniche da parte dei soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfetario, valgono i termini ordinari, ovvero:

  • 12 giorni dall’esecuzione dell’operazione, nel caso di fattura immediata;
  • entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.

La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario o di vantaggio, è punita con la sanzione di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui «2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».

Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022, è previsto un periodo di tolleranza: per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano  ai  soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, a condizione che la fattura venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni per mancata accettazione POS e nuovi controlli

Il già menzionato art. 18 del D.L. n. 36/2022 introduce due ulteriori, importanti, novità:

  • viene anticipata al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito, dapprima prevista per il 1° gennaio 2023;
  • viene previsto che i soggetti che gestiscono gli strumenti di pagamento elettronico trasmettano all’Agenzia delle Entrate il totale giornaliero del transato.

Con riferimento al primo punto, il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 30 giugno 2022.

Laddove un soggetto che effettua attività di:

– vendita di prodotti;

– prestazioni di servizi, anche professionali

rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Quanto sopra, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica (es. terminale POS fuori uso o assenza di connessione internet).     

Per questo tipo di violazione la norma espressamente esclude la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento).

Quanto al secondo punto, viene disposto che: “All’art. 22, comma 5 , ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse”.

Questa disposizione deve essere letta “al contrario”: visto che viene cancellato un “di cui”, la norma oggetto di modifica si rende applicabile senza eccezioni.

Concretamente, ciò significa che se prima della modifica le banche e le società che gestiscono moneta elettronica inviavano all’Agenzia delle Entrate i totali del transato relativi ai sistemi di incasso evoluto esclusivamente con riferimento al comma 1-ter, ovvero solo quelle relative agli incassi rilevanti ai fini del riconoscimento del credito imposta sulle commissioni POS nella misura del 100%, dopo la modifica i medesimi soggetti trasmetteranno giornalmente i totali di tutte le movimentazioni (incassi) effettuati in moneta elettronica, così che l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di incrociare tali incassi con i dati dei corrispettivi elettronici.