Circolare Studio – novembre 2021

  • Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
  • Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi
  • Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre
  • Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
  • Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment
  • “Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S
  • Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021
  • Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro
  • Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre
  • Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile
  • Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021
  • Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti
  • Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”). La norma prevede, in particolare, la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi

Il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, prevede tra le misure più attese la proroga del Superbonus al 110% e delle altre agevolazioni edilizie, seppur con scadenze differenziate e nuovi limiti. Secondo quanto anticipato nel comunicato diramato dal Governo e contenuto nella bozza del provvedimento, che dovrà essere confermato da Camera e Senato durante l’iter parlamentare, le detrazioni Irpef in ambito immobiliare vengono così riformulate:

  • il Superbonus 110% è prorogato al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione a scalare della detrazione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025;
  • per le abitazioni unifamiliari l’incentivo al 110% è prorogato fino al 2022, ma solo se:
  1. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano già avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  2. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con un ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • prorogate fino al 2024 tutte le agevolazioni diverse dal 110%: detrazione Irpef per le ristrutturazioni (dal 36 al 50%), sismabonus (dal 50 all’85%), ecobonus (dal 50 al 70 e 75%), eco-sismabonus (80 e 85%), bonus verde (36%) e bonus mobili (50%), quest’ultimo con riduzione del tetto massimo di spesa a 5.000 euro per tutte le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
  • proroga di un anno per il bonus facciate, ma con riduzione della detrazione spettante dal 90 al 60%.

Altra novità di rilievo contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2022 è la proroga sino al 2025 anche delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma soltanto nell’ambito del Superbonus al 110%, con esclusione di tutte le altre misure agevolative a partire dal 1° gennaio 2022.

Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre

È stato aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino previsto dall’art. 48-bis del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

L’agevolazione, introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in periodo Covid, consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Possono beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale comunicazione debba essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con Provvedimento n. n. 262282 dell’11 ottobre 2020, nei seguenti termini:

  • , con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
  • , con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Dopo il via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto “split payment”, pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo; l’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

“Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S

Il Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:

  • che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
  • che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
  • che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata documentazione.

Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza:

  • in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022;
  • in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.

Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021

Si è aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

È utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, entro la mezzanotte del 20 novembre 2021, utilizzando l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.

Maggiori informazioni al sito https://www.informazioneeditoria.gov.it

Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro

È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l’acquisto di beni strumentali, cd. “Nuova Sabatini”, di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricordiamo che, con il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), erano stati stanziati 425 milioni di euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi, porta quindi l’ammontare complessivo di risorse a 725 milioni di euro.

Viene garantita quindi la continuità operativa della misura agevolativa, che permetterà alle piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le ONLUS, l’Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile

La Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare comunque del Superbonus 110%, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119 del cosiddetto decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Inoltre, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un’interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate” al 90%, in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 31 dicembre 2021. L’interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti

È in partenza il bonus “terme” introdotto dal D.M. 1° luglio 2021 del ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell’art. 29-bis del cd. decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Sono previsti due step temporali per dare il via definitivo all’erogazione del contributo:

  • il primo riguarda gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28 ottobre sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà aggiornata di volta in volta con l’inserimento sia degli istituti termali aderenti sia delle prestazioni erogate da ciascun centro;
  • il secondo passaggio consente ai cittadini interessati alla fruizione del bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall’8 novembre 2021.

Il bonus “terme” è nato per sostenere un settore particolarmente colpito dall’insorgenza della pandemia da Covid-19 e consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti termali accreditati. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200 euro, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee.

Ciascun beneficiario, senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà accesso a un solo bonus, per un solo acquisto delle prestazioni fornite dall’istituto termale prescelto che provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei necessari controlli, provvederà ad emettere il buono.

Il bonus è nominale e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il bonus non può essere ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti dall’utente e il codice univoco di prenotazione.

Il codice fornito ha una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non venga utilizzato, decade automaticamente e l’importo rientra nella disponibilità del fondo.

Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

È in circolazione l’ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome del direttore dell’Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario ad aprire allegati malevoli comunicando non precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall’Agenzia Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso “la banca o un ufficio fiscale” portando con sé la stampa di un file allegato.

Si tratta di email non inviate dall’Amministrazione finanziaria e la raccomandazione dell’Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l’email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” disponibile sul sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma dell’effettivo invio da parte dell’Agenzia della e-mail ricevuta.