Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro

L’art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (il cosiddetto “Decreto Sostegni”), convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di accedere ad una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, consistente nell’annullamento, in presenza di particolari condizioni, dei debiti fiscali fino a 5.000 euro.

In merito, l’Agenzia Entrate, in collaborazione con l’Agenzia Entrate – Riscossione, tramite la Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indicazioni.

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, di particolare interesse è la parte del documento in cui l’Agenzia spiega i criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Debiti stralciabili ed esclusi

Il “Decreto Sostegni” prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) risultavano di importo residuo non superiore a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.

La disposizione è valida per tutti i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi[1].

Da un punto di vista temporale, l’agevolazione fa riferimento a debiti di importo “residuo” alla data del 23 marzo 2021, pertanto rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.

Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione.

Beneficiari dello stralcio

I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Per l’individuazione del reddito si considera la somma di:
    • reddito imponibile Irpef;
    • reddito assoggettato alla cedolare secca;
    • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

La procedura per l’annullamento dei debiti

L’Agenzia Entrate – Riscossione ha trasmesso all’Agenzia Entrate un elenco dei possibili beneficiari dell’agevolazione, ossia dei soggetti che godono dei requisiti oggettivi sopra descritti. L’Agenzia Entrate individua quindi i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali e comunica alla Riscossione i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti e per i quali quindi non si procederà all’annullamento.

ATTENZIONE: Successivamente, l’annullamento dei debiti, che sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021, avverrà automaticamente.

L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei risulta con un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio, in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari.


[1] I debiti esclusi sono elencati al comma 9 dell’art. 4 del D.L. n.  41 del 2021.