Esterometro e fatturazione elettronica: cosa cambia dal 2022

L’art. 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 relativamente agli adempimenti fiscali da porre in essere in caso di operazioni transfrontaliere.

La norma prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e verrà di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.

L’ultima comunicazione trimestrale relativa alle operazioni attive e passive transfrontaliere riguarderà il quarto trimestre 2021 e dovrà essere inviata all’Agenzia Entrate entro il 31 gennaio 2022.

ATTENZIONE: Uno degli emendamenti approvati dal Senato al D.L. n. 146/2021 (c.d. “decreto fiscale”), che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 dicembre, prevede il rinvio della nuova disciplina alla data del 1° luglio 2022. Si evidenzia che, anche qualora la proroga fosse ufficializzata, è comunque facoltà del contribuente adottare le nuove disposizioni già a partire dal 1° gennaio 2022.

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile:

  • predisporre e inviare trimestralmente un file XML (o meglio due, uno per la fatturazione attiva e uno per la passiva) contenente i dati fiscali delle operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento; oppure
  • inviare le sole operazioni passive, in quanto per le operazioni attive poteva essere predisposta ed inviata allo SdI fattura elettronica impostando il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX”.

Dal 1° gennaio 2022 (o, in caso di proroga, dal 1° luglio 2022) i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 e ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

  1. TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
  3. TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e nel “regime forfetario”, nonché i soggetti che hanno esercitato l’opzione cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 398/1991 (le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro).

Inoltre le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

La sanzione applicabile dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.