CIRCOLARE DICEMBRE 2021

  • Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid
  • Fatturazione elettronica: novità obbligatorie dal 2022
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA
  • Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate
  • Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”
  • Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi
  • Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid

Il Green-pass rafforzato o “Super Green pass” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre scorso. La certificazione verde rinforzata sarà rilasciata solo a chi si è vaccinato o ai guariti dal Covid-19 e permetterà di partecipare a spettacoli, eventi sportivi o accedere ai ristoranti al chiuso, a feste e discoteche e a cerimonie pubbliche.

Con il D.L. n. 172/2021, in particolare, sono state introdotte misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, attraverso una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.

Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Obbligo vaccinale per nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021, ossia:

Green pass

La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

Green pass rafforzato

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

A partire dal 29 novembre 2021 nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass rafforzato, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo, inoltre, ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”.

Dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI – in formato XML – anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.

Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.

Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Tipo documento:

Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.

Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA.

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2021 e alcune Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (cd. decreto “Anti-frodi”), in materia di Superbonus e bonus edilizi diversi.

Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che l’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di decreto “Anti-frodi”. Tale criterio temporale vale sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nel modello 730/2021 o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l’11 novembre 2021, e neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020

Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730), ovvero quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto per altre circostanze.

Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce tra l’altro che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’art. 1 del D.L. n. 157/2021.

Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”

L’Agenzia delle Entrate, con le Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti sul D.L. n. 157/2021 (decreto “Anti-frodi”) che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi.

In una delle risposta l’Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Inoltre, precisa ancora l’Agenzia, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi

È operativa, dal 15 novembre scorso, la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi, l’Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in crisi.

La piattaforma è composta da un’area pubblica, di tipo informativo, e una “riservata” alle istanze formali.

L’accesso all’area pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l’accesso all’area riservata, invece, permette all’impresa di presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

È operativa dal 23 novembre 2021 la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) su cui vengono iscritte tutte le realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore.

Da tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nei registri, oggi esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o all’anagrafe delle Onlus. I registri restano “in vita” solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22 novembre. Stessa cosa per le Onlus: l’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate si “congela” alla data del 22 novembre 2021.

Via libera, invece, dal 24 novembre, all’iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore nel Registro Unico. L’iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Per i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente dal Decreto, l’adempimento di trasmettere gli atti al Runts.

Un altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.

In pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l’iscrizione al Runts, possono compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un’istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M n. 106/2020, allegando i documenti necessari firmati digitalmente.

Tramite il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da inviare all’ufficio del Registro. Inoltre, l’Ente interessato potrà consultare, in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l’ufficio.