CIRCOLARE N. 1/2023

  • Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023
  • Novità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021
  • Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
  • Possibile la fattura analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2023
  • Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali salgono al 5%
  • Bonus pubblicità: entro il 9 febbraio 2023 l’invio della dichiarazione sostitutiva
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2023
  • Attenzione alla verifica dei limiti “de minimis”
  • Le start-up “turismo”
  • L’impatto economico del Superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato

Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato i limiti dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata e alla liquidazione IVA con cadenza trimestrale. I nuovi limiti si applicano a decorrere  dal 1° gennaio 2023.

Può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

Novità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per il pagamento dell’imposta di bollo e la guida, per escludere, dalla selezione per la costituzione dell’Elenco B del bollo, le fatture elettroniche con Tipo Documento TD28 emesse per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, l’art. 12-nonies del D.L. n. 34/2019 (come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

I soggetti IVA possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare/arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti IVA ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021

Il D.L. n. 34/2019 prevede che tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche di importo pari o superiore a 10.000 euro hanno l’obbligo di rendicontare le somme ricevute entro il 30 giugno di ogni anno. Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli che non sono tenuti a redigere la nota integrativa (imprese individuali, società di persone e micro-imprese) è previsto che l’obbligo sia assolto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet oppure sul sito dell’associazione di categoria.

Il decreto Milleproroghe 2022 (D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022) ha però posticipato al 1° gennaio 2023 l’applicazione delle sanzioni per coloro che non hanno ancora rispettato l’obbligo di rendicontazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021.

Ricordiamo che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie

Il Decreto “Milleproroghe”, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha stabilito che anche per il periodo d’imposta 2023 (così come già previsto per gli anni d’imposta dal 2019 al 2022), gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei privati. Il divieto torna applicabile indipendentemente dell’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria (così come era stato affermato per il passato con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019).

Possibile la fattura analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia

Con la FAQ n. 150, pubblicata il 22 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione del limite previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022.

DOMANDA:

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?

RISPOSTA:

La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato anche dalla circolare n. 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2023

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2023 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 – il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2022.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali salgono al 5%

Il decreto del MEF del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale salga al 5% in ragione d’anno.

La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento.

Bonus pubblicità: entro il 9 febbraio 2023 l’invio della dichiarazione sostitutiva

L’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito dell’Agenzia.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per accedere al bonus deve invece essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

Il modello può essere trasmesso direttamente dalle imprese, lavoratori autonomi o enti non commerciali interessati a richiedere il credito, tramite una società del gruppo nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo societario o tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2023

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Attenzione alla verifica dei limiti “de minimis”

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione in generale possono erogare aiuti alle imprese senza violare le norme europee sulla concorrenza, solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

Fanno eccezione a questa regola alcuni aiuti di piccola entità, definiti “de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

La nozione di aiuto comprende tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:

  • prestiti a fondo perduto;
  • sovvenzioni;
  • contributi in conto interesse;
  • sussidi diretti;
  • esenzioni fiscali;
  • prestiti a tasso agevolato;
  • garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
  • disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato;
  • cancellazione, storno o conversione di debiti;
  • rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;
  • sostegni all’esportazione;
  • agevolazioni per attirare investimenti in un’area geografica.

Anche in questo caso però, per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella stessa impresa (o gruppo di imprese) in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). In particolare, l’importo massimo degli aiuti di questo tipo ottenibili da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni:

  • i 200.000 euro (fino al 2006 il limite era di 100.000 euro),
  • o i 500.000 euro per gli aiuti riconosciuti alle imprese a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).

Ai fini di questa normativa, per “impresa” si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Si intende quindi per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

La costante verifica degli aiuti ricevuti è molto importante, soprattutto nei gruppi societari:

  • sia perché qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto decadrà,
  • ma anche perché spesso, nelle istanze di richiesta di agevolazioni, viene richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e quindi con sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi)

Le start-up “turismo”

L’art. 11-bis inserito nel D.L. n. 83/2014 in sede di conversione prevede che si considerino start-up innovative, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. f), del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012) anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale, attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare:

  • la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
  • l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
  • l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

L’impatto economico del Superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un interessante studio su L’impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi (disponibile on line).

Lo Studio evidenzia come le relazioni tecniche che hanno accompagnato il lancio del superbonus 110% abbiano fortemente sottostimato gli effetti finanziari dell’incentivo. Dai dati effettivamente rilevati, la misura, nonostante sia risultata molto più costosa di quanto previsto, ha un ritorno finanziario per le casse pubbliche anch’esso molto più alto di quanto stimato, a cui vanno aggiunti i rilevanti effetti positivi sull’occupazione e sul reddito di famiglie e imprese, che sono stati essenziali per il rilancio non solo del comparto edilizio ma del sistema Paese nel suo insieme, già pesantemente colpito, prima, dalla pandemia e, poi, dal conflitto russo-ucraino.

Dalla ricerca della FNC emerge come, nel biennio 2020-2021, per ogni euro di uscita finanziaria pubblica in termini di crediti o detrazioni fiscali riconosciuti ai contribuenti, grazie agli effetti moltiplicativi in termini economici, sono ritornati allo Stato 43,3 centesimi, con un costo netto pari quindi a 56,7 centesimi.

L’intento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è quello di offrire dati e considerazioni tecniche che potranno essere d’ausilio al decisore politico per individuare in modo obiettivo un credibile punto di caduta nel dibattito sul futuro del superbonus e permettere valutazioni adeguate e scevre da posizioni preconcette, in merito all’utilizzo delle detrazioni fiscali quale strumento a supporto di politiche economiche e di sostenibilità ambientale che presentano impatti estremamente rilevanti per il sistema economico delle imprese e delle famiglie, oltre che per il bilancio dello Stato.

Elevato a 5.000 euro il limite per i pagamenti in contanti

La legge di Bilancio del 2023 (L. n. 197/2022) ha elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. Sarà così possibile, dall’inizio del nuovo anno, effettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro. Ove il legislatore non fosse intervenuto, il limite sarebbe sceso da 2.000 a 1.000 euro.

È stato cosi modificato l’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 avente ad oggetto la disciplina dell’antiriciclaggio che però continua a vietare il frazionamento delle operazioni con l’intento di aggirare il predetto limite.

Deve però osservarsi sul punto, che se il frazionamento del pagamento risponde a comportamenti consolidati nella prassi commerciale, il pagamento rateale deve considerarsi ammesso e regolare. In tale ipotesi non sussiste alcun intento elusivo, cioè di aggiramento del predetto limite.

Si consideri ad esempio il caso di un commerciante che ha acquistato merce per un importo di 6.000 euro. Le previsioni contrattuali prevedono il pagamento di tale importo in tre rate di 2.000 euro cadauna a 30, 60 e 90 giorni rispetto alla data fattura. Se il pagamento di ogni singola rata viene effettuato in contanti il comportamento è regolare. È consuetudine che nella prassi commerciale il pagamento delle fatture venga in alcuni casi rateizzato. Da ciò si desume la mancanza dell’intento elusivo, e quindi il comportamento descritto non può essere considerato quale frazionamento dell’operazione.

Il nuovo limite non si applica, però, ai versamenti o prelevamenti bancari. In tale ipotesi non viene effettuato alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Potrebbe essere quindi astrattamente possibile effettuare un versamento di denaro contante su un conto corrente bancario di un importo pari a 10.000 euro. Deve però considerarsi che è anomalo il versamento di denaro contante se soprattutto avviene con una certa frequenza e per importi rilevanti. In tal caso, anche se come detto il comportamento descritto non viola alcuna disposizione, la banca potrebbe essere indotta a comunicare all’UIF l’effettuazione di un’operazione sospetta con riferimento alla disciplina antiriciclaggio. La valutazione, però, è a discrezione dell’istituto di credito che riceve la somma.

Le misure aventi ad oggetto le limitazioni all’utilizzo del denaro contante sono state al centro del dibattito politico durante l’iter di approvazione del provvedimento di fine anno. Nel testo della legge definitivamente approvato non ha trovato spazio la misura che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di non accettare i pagamenti di importo pari o inferiore a 60 euro che l’acquirente avrebbe voluto effettuare tramite carte di debito o di credito.

Conseguentemente, sarà applicabile anche nell’anno 2023, l’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012. Secondo quanto previsto da tale disposizione, con decorrenza dal 30 giugno 2022 nei casi di mancata accettazione di un pagamento, indipendentemente dall’importo, effettuato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata, da parte di un professionista o da un esercente attività commerciale, si applica nei confronti di tale soggetto la sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione.

Dal 1° gennaio 2023 sarà variato anche il limite previsto per le operazioni effettuate dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro. Infatti, la soglia di 2.000 euro è in vigore fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 si applicherà il limite di base pari a 3.000 euro (art. 49, comma 3 – bis del D.lgs. n. 231/2007).

Invece, non subirà alcuna modifica, neppure nel nuovo anno, il limite di 999,99 euro all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro, più comunemente noto come money transfer.

CIRCOLARE N. 15/2022

  • Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre
  • Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti
  • Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
  • Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy
  • Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
  • Società non stabilita: per le cessioni beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria
  • La vendita di case ristrutturate da parte di privati

Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2022. La prima rata di acconto è scaduta il 16 giugno 2022.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante modello F24, apposito bollettino di c/c postale o piattaforma PagoPA.

Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per richiedere i contributi a fondo perduto destinati dal decreto “Sostegni-bis” per ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le domande dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l’agevolazione le attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l’agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che saranno ripartiti secondo le modalità fissate dal D.M. 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023

Con provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022, il Direttore dell’Agenzia Entrate ha ulteriormente prorogato il termine per l’invio dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy

Con Provvedimento del 24 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche:

• per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI);

• per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;

• per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 127/2015.

Pubblicate anche le specifiche tecniche, contenute negli allegati A, B e C al Provvedimento.

Il Provvedimento, in particolare, sostituisce integralmente quello precedente del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali, e stabilisce che:

• l’Agenzia Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;

• con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia Entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;

• relativamente alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, informa della realizzazione di nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici al fine di consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, e degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.

Infine, con l’intento di limitare le false fatturazioni, è reso possibile ai soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, di inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Con Risoluzione n. 70/E del 23 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, in compensazione e tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, ai sensi dell’art. 79 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”).

Parliamo del credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per interventi di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministero del Turismo del 17 marzo 2022.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E/2022 è dunque istituito il codice tributo “6991”, denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Società non stabilita: per le cessioni di beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria

Con la Risposta n. 557 del 17 novembre 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito che le cessioni dei beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio su base volontaria, dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche nel rispetto delle relative disposizioni normative.

La vendita di case ristrutturate da parte di privati

L’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR considera redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Tali plusvalenze sono costituite “dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” (art. 68, comma 1, del TUIR). La condizione per l’imponibilità della plusvalenza è che il titolare dell’immobile provveda alla vendita entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo particolari eccezioni.

Per indirizzo consolidato, sono considerate spese incrementative quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene.

I costi per la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi rientrano quindi tra le spese incrementative deducibili dal prezzo di vendita. In particolare, con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le spese condominiali sostenute attraverso lo “sconto in fattura” per la ristrutturazione di un condominio (di efficientamento energetico e miglioramento sismico) e quelle del singolo condomino per la sostituzione degli infissi interni al proprio appartamento possono essere incluse tra le spese incrementative, sebbene non effettivamente sostenute, avendo contribuito ad aumentare il valore dell’immobile, ed essere quindi dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell’immobile.

Quanto al termine temporale, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 560 del 18 novembre 2022, ha invece chiarito che la cessione di un villino, intervenuta dopo il quinquennio dalla data di acquisto, avvenuto nel 2016, non produce una plusvalenza tassabile in base all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se è effettuata da una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa. Il fatto che due anni dopo l’acquisto siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, terminati quindi nel 2018, è irrilevante ai fini temporali in quanto la data che conta per il computo dei cinque anni, durante i quali il proprietario non deve vendere il bene se non vuole generare una plusvalenza tassabile, è quella dell’acquisto.

CIRCOLARE N. 14/2022

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2022, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2023, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2023 riferimento 2022, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2023, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2022. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2022, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2023. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2022), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2023, ad avvenuta registrazione.

In sintesi, fattura emessa a dicembre 2022

– Ricevuta e registrata a dicembre 2022Detrazione in dicembre 2022
– Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (entro aprile 2023)Detrazione in Dichiarazione IVA del 2022 e registrazione tramite sezionale
– Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (dopo aprile 2023)Detrazione non ammessa
– Ricevuta e registrata a gennaio 2023Detrazione ammessa a gennaio 2023

CIRCOLARE N. 13/2022

• Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura
• Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione
• La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali
• Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
• Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre
• La Cassazione sul reato di emissione fatture per operazioni inesistenti
• La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale
• Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP di Bologna
• Caro energia: nuovi limiti temporali accensione riscaldamento per il periodo invernale

Bonus edilizi: in una circolare i chiarimenti sulle novità introdotte dai decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” su cessione e sconto in fattura
L’Agenzia Entrate, con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ha disposto la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis”, di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, entro il 30 novembre 2022, da parte di coloro che, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione:
• relativa alle spese sostenute nel 2021;
• o per le rate residue delle spese 2020;
entro il termine del
• 29 aprile 2022, per la generalità dei contribuenti,
• o del 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Con la Risoluzione 11 ottobre 20022, n. 58/E, infatti, è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo «8114».
La remissione in bonis è possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:

  1. per effettuare il primo invio nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti IRES e i titolari di partita IIVA);
  2. per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni “sostanziali” (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;
  3. per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l’invio via PEC alle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito”, nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest’ultima, comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni causate dalla duplicazione dello stesso credito).
    Si ritiene che l’istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l’invio via PEC alle Entrate dell’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito” (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali. Si tratta di una strada più complicata rispetto alla PEC prevista dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafo 5, ma non vietata.
    Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo tale data.
    Nella sezione del “contribuente” dell’F24 Elide vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il codice 10 (“cessionario/fornitore”) nel campo “codice identificativo”; nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.

Tax credit energia e gas terzo trimestre: approvate le nuove regole per la cessione
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni attuative del Provvedimento 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta introdotti dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis” in favore di determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, specificando le diverse scadenze per effettuare la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Si tratta, in particolare:
• del credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
• del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
Relativamente alle scadenze l’Agenzia Entrate precisa che i crediti d’imposta destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, mentre gli altri fino al 31 marzo 2023.
Due differenti scadenze, invece, per la chiusura della finestra temporale per l’invio della comunicazione di cessione: i settori pesca e agricoltura devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022, gli altri settori entro il 22 marzo 2023.
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 vengono inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta.
Con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022 sono stati poi istituiti sei nuovi codici tributo, che consentiranno ai cessionari dei crediti d’imposta, concessi alle imprese da più provvedimenti legislativi, per alleggerire i maggiori oneri sostenuti in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.
I bonus possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:
7727 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
7728 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7729 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7730 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7731 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
7732 – “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

La UE rivede la lista dei paesi non cooperativi a fini fiscali
Con un comunicato stampa del 4 ottobre 2022, la UE ha deciso di aggiungere Anguilla, le Bahamas e le isole Turks e Caicos alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Alla luce di queste aggiunte, la lista dell’UE comprende adesso 12 giurisdizioni:
• Samoa americane
• Anguilla
• Bahamas
• Figi
• Guam
• Palau
• Panama
• Samoa
• Trinidad e Tobago
• Isole Turks e Caicos
• Isole Vergini degli Stati Uniti
• Vanuatu
L’inclusione di Anguilla, delle Bahamas e delle Isole Turks e Caicos nella lista è motivata dal timore che queste tre giurisdizioni, che hanno tutte un’aliquota zero o solo nominale dell’imposta sul reddito delle società, attraggano utili senza un’attività economica effettiva. In particolare, non hanno dato seguito in modo adeguato a una serie di raccomandazioni del forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) in relazione all’applicazione dei requisiti in materia di sostanza economica, impegno che avevano assunto all’inizio di quest’anno.
Dal 2020 il Consiglio Europeo aggiorna la lista due volte all’anno. La prossima revisione della lista è prevista nel febbraio 2023.

Procedura fallimentare e nota di variazione IVA
L’Agenzia Entrate, nella Risposta ad interpello n. 485 del 3 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA della nota di variazione tempestivamente emessa, anche a seguito del diniego del curatore fallimentare, per la mancata insinuazione al passivo del credito.
In linea generale, spiega l’Agenzia, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA oggetto di tempestiva variazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in cui la stessa nota è stata emessa, indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito ed anche in assenza dell’accettazione del curatore, posto che la normativa IVA non pone a carico di quest’ultimo alcun adempimento fiscale, esentandolo dall’obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e di versamento della relativa imposta.
Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, chiariscono ancora le Entrate, deve essere riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.

Rimborso IVA del terzo trimestre 2022: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:
• si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
• si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
• si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
• si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

La Cassazione sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti
In tema di reati finanziari e tributari, l’evasione d’imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione penale, con la Sentenza n. 31142 del 16 agosto 2022.

La Cassazione in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale
La Corte di Cassazione, Sez. 5 civile, con la Sentenza n. 27250 del 15 settembre 2022, si è espressa in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, enunciando il seguente principio di diritto:
• il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per l’IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, in forza delle modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del D.L. 4 luglio /2003, n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del Fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: una interessante sentenza della CTP di Bologna
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (Sezione 04) lo scorso 6 luglio 2022 ha pronunciato una interessante sentenza in ambito di credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.
In sintesi i concetti espressi dalla Commissione, che ha accolto il ricorso del contribuente, sono:
• la traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai sensi dell’art. 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, D.P.R. n. 396/2000, Legge n. 445/2000, in data 7 dicembre 2021. La forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può essere invocata solo a partire dal 2022;
• “ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa”;
• l’Agenzia Entrate non presenta adeguate competenze tecniche per contestare una attività di ricerca e sviluppo e deve quindi sempre “acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico”;
• si può parlare di inesistenza del credito d’imposta quando con artifici si crei un falso e manchino i presupposti sostanziali. In caso contrario si potrà eventualmente parlare di credito non spettante con le conseguenti differenze in ambito sanzionatorio.

Caro energia: nuovi limiti temporali di accensione del riscaldamento per il periodo invernale
Il 6 ottobre scorso il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per il prossimo inverno, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
In sintesi, durante la stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:
• sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione;
• sono ridotti di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti:
• Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
• Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
• Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
• Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
• Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
• Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.