NOVITA’ IN TEMA DI SUPERBONUS ED ALTRE DETRAZIONI

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (G.U. n. 269 dell’11/11/2021) il Decreto Legge n. 157/2021, c.d. decreto legge sul contrasto alle frodi, il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del medesimo, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

A far data dal 12 novembre scorso, il comma 11 del prefato art. 119 nel testo novellato prevede che: “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.


In sostanza, il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 157/2021 intervenendo sull’articolo 119 del DL Rilancio, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai casi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.


L’obbligo del visto di conformità, quindi, diversamente da quanto previsto sino a qualche giorno fa, sussisterà non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL Rilancio per la cessione del credito/sconto in fattura ma, si badi bene, anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione fiscale annuale.

Oltre all’estensione del visto di conformità a tutte le ipotesi disciplinate all’articolo 121, comma 2, del DL n. 34 del 2020 (cessione credito e sconto in fattura), la novella legislativa introduce l’obbligo, anche per questa tipologia di detrazioni, di asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni, già in vigore, dell’articolo 119, comma 13-bis, del predetto Decreto Rilancio.


Se per il visto di conformità non sono rilevabili ostacoli rispetto all’immediata applicazione, in tutte le fattispecie ordinarie di detrazione edilizia, rappresentando uno strumento ormai noto agli operatori del settore, per l’asseverazione della congruità delle spese la macchina sembra incepparsi. Mentre le asseverazioni di cui agli interventi per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico sono rilasciate, rispettivamente, secondo le indicazioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2007, per le detrazioni “ordinarie” sono ancora ignote le forme e le modalità tecniche.


L’asseverazione dovrà essere rilasciata al termine dei lavori ovvero per ogni stato di avanzamento sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121 del DL Rilancio.


Per entrambe le disposizione, infine, si pone il tema, rilevante, della decorrenza. La norma, infatti, tace sul punto.