DICHIARAZIONI D’INTENTO

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi senza dovere corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti mediante la trasmissione telematica delle cd. dichiarazioni d’intento (art. 8, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si ricorda, poi, che l’art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – cd. decreto “Crescita” (convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) – ha introdotto delle importanti novità in materia di dichiarazione d’intento, con riferimento alla procedura, nonché agli aspetti sanzionatori.

Nel dettaglio, il D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, ha introdotto, con effetto 2020, le seguenti novità in materia di dichiarazione d’intento (si veda anche la nota dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 12 luglio 2019, n. 69283/RU):

  • gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta, con indicazione del protocollo di ricezione;
  • la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
  • nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Sul punto, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;
  • abrogazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venire meno degli obblighi di:
  • redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
  • numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
  • annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro;
  • conservarla;
  • indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.

Nello specifico, in attuazione del decreto “Crescita”, l’Agenzia delle entrate ha disposto che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020, sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori oggetto di comunicazione degli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Il D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, sempre con effetto 2020, ha modificato anche i profili sanzionatori riservati alla gestione delle dichiarazioni d’intento; infatti, viene previsto che in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta.

I fornitori oggetto di comunicazione degli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle entrate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fiscale”.

Fattura elettronica emessa nei confronti degli esportatori abituali

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non  imponibili, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, da trasmettere al sistema SdI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, n. 89757/2018, e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.


Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (ad esempio, 08060120341234567);
  • la seconda, di 6 cifre (ad esempio, 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.
  • In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (ad esempio, 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

I controlli dell’Agenzia delle entrate

La legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), con effetto 1° gennaio 2021, ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte dei contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, è possibile per l’Agenzia delle entrate:

  • invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse;
  • operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa;
  • inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.