Riformulato il regime sospensivo IVA per le lavorazioni intracomunitarie

Il regime sospensivo previsto per le lavorazioni intracomunitarie è stato riformulato con l’art. 13 della L. 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, che ha modificato gli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993, riguardanti la disciplina degli scambi intracomunitari di beni, con effetto dal 18 agosto 2015.

In particolare, sono stati riformulati gli artt. 38, comma 5, lett. a), e 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993 al fine di stabilire che il regime sospensivo, previsto per i trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione o di perizia, presupponga che i beni, al termine della prestazione, siano trasportati o spediti nel Paese membro di origine

Nel caso in cui i beni, al termine della lavorazione non sono trasportati nel paese di origine, si presenta la necessità che il committente la lavorazione si identifichi con p.iva diretta o rappresentante fiscale, presso lo stato in cui avviene la lavorazione al fine di porre in essere gli adempimenti (acquisto intra e successiva cessione).