NUOVO OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA E SANZIONI POS

Fattura elettronica per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 dispone la soppressione di una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

Ad essere cancellati sono gli esoneri attualmente in vigore con riferimento agli obblighi del cd. “fisco elettronico” a favore dei soggetti:

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Gli esoneri sono cancellati con un calendario differenziato a seconda della “dimensione” del contribuente, valutata in base ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno.

Ricavi compensi anno precedente (ragguagliati ad anno)Decorrenza obbligo fatturazione elettronica
Oltre a 25mila euro1° luglio 2022
Fino a 25 mila euro1° gennaio 2024

Per determinare pertanto i nuovi obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022 sarà indispensabile quantificare l’ammontare dei ricavi o compensi dell’anno 2021, tenendo in opportuna considerazione il ragguaglio a periodo per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.

Il venire meno degli esoneri in materia di e-fattura comporterà che i soggetti “nuovi obbligati” verranno attratti in toto nel mondo del “fisco elettronico”, comportando non solo l’obbligo di emettere fattura tramite Sistema di Interscambio, ma anche di ottemperare ad una serie di adempimenti collaterali:

– ricezione delle fatture passive tramite Sistema di Interscambio (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Consultazione, e di registrare il canale di ricezione preferenziale in piattaforma Fatture e Corrispettivi);
– conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute a norma CAD (si consiglia di sottoscrivere l’accordo di servizio AdE per la Conservazione).

Inoltre, all’atto del passaggio dalla modalità analogica alla modalità elettronica, anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture dovrà avvenire in elettronico, con versamento a cadenza trimestrale.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda i termini di emissione – ovvero di invio dei files xml al Sistema di Interscambio – delle fatture elettroniche da parte dei soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfetario, valgono i termini ordinari, ovvero:

  • 12 giorni dall’esecuzione dell’operazione, nel caso di fattura immediata;
  • entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.

La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario o di vantaggio, è punita con la sanzione di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui «2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».

Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 18 del D.L. n. 36/2022, è previsto un periodo di tolleranza: per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano  ai  soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, a condizione che la fattura venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni per mancata accettazione POS e nuovi controlli

Il già menzionato art. 18 del D.L. n. 36/2022 introduce due ulteriori, importanti, novità:

  • viene anticipata al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito, dapprima prevista per il 1° gennaio 2023;
  • viene previsto che i soggetti che gestiscono gli strumenti di pagamento elettronico trasmettano all’Agenzia delle Entrate il totale giornaliero del transato.

Con riferimento al primo punto, il riferimento è alle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 30 giugno 2022.

Laddove un soggetto che effettua attività di:

– vendita di prodotti;

– prestazioni di servizi, anche professionali

rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Quanto sopra, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica (es. terminale POS fuori uso o assenza di connessione internet).     

Per questo tipo di violazione la norma espressamente esclude la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento).

Quanto al secondo punto, viene disposto che: “All’art. 22, comma 5 , ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse”.

Questa disposizione deve essere letta “al contrario”: visto che viene cancellato un “di cui”, la norma oggetto di modifica si rende applicabile senza eccezioni.

Concretamente, ciò significa che se prima della modifica le banche e le società che gestiscono moneta elettronica inviavano all’Agenzia delle Entrate i totali del transato relativi ai sistemi di incasso evoluto esclusivamente con riferimento al comma 1-ter, ovvero solo quelle relative agli incassi rilevanti ai fini del riconoscimento del credito imposta sulle commissioni POS nella misura del 100%, dopo la modifica i medesimi soggetti trasmetteranno giornalmente i totali di tutte le movimentazioni (incassi) effettuati in moneta elettronica, così che l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di incrociare tali incassi con i dati dei corrispettivi elettronici.

CIRCOLARE N. 5/2022

  • Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
  • Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
  • Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
  • Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
  • Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
  • Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
  • Attenzione alle truffe e-mail

Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 – S.O. n. 13 – del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Durante l’iter parlamentare sono state introdotte diverse nuove disposizioni, tra cui si segnala un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.
In particolare:
• le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
• le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
• le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022;
Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.
Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici
In particolare, il decreto prevede:
a. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”);
b. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. “imprese gasivore”).
Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti d’imposta, l’art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:
• il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
• il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
Prorogati a lunedì 11 aprile 2022 gli adempimenti fiscali in scadenza il 30 e 31 marzo scorso che i contribuenti non hanno potuto rispettare a causa dei malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate registrati in tali giornate per un blackout del servizio elettrico.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.
L’irregolare funzionamento dell’attività degli Uffici e dei collegamenti telematici e telefonici, nelle giornate del 30 e del 31 marzo, è stato accertato in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 103772/2022 del 1° aprile, riconoscendo dieci giorni in più per gli adempimenti le formalità in scadenza.
Con un Comunicato stampa, pubblicato in pari data, l’Agenzia ha inoltre disposto la rimessione in termini per le comunicazioni di opzioni (cessioni e sconti) dei bonus edilizi inviate fino al 5 aprile 2022.

Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni, stabilendo alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro. In sintesi:
Dal 1° aprile non è più richiesto il Green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
• consumo di cibo e bevande all’aperto;
• negozi e attività commerciali (centri commerciali);
• uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
• servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.);
• hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
• attività sportive outdoor;
• musei;
• sagre e fiere;
• parchi tematici e di divertimento;
• trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass base:
• mense e catering continuativo su base contrattuale;
• servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
• concorsi pubblici;
• corsi di formazione pubblici e privati;
• colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Dal 1° al 30 aprile 2022 il Green pass rafforzato sarà necessario per l’accesso a:
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
• convegni e congressi;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
• feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, ecc.), nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Fino al 30 aprile 2022 resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche o di tipo FFP2) “in tutti i luoghi al chiuso”. L’obbligo non vige per le abitazioni private (ma vale per i collaboratori domestici).
Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
• l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
• l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
• gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
• eventi e competizioni sportive.
Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base per il quale dal 1° maggio è eliminato l’obbligo.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:
• personale della scuola;
• personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
• polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
• personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
• il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
L’anno 2022 è l’ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.
È stato però previsto un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In particolare:
• gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%;
• per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
• per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.
Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Seppur in merito la giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell’anno.

Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
L’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, Tuir.

Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
È online sul sito dell’Agenzia Entrate l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus; entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea, tali enti potranno perfezionare l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Qualora l’ente ometta l’iscrizione entro il citato termine, dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.
L’Anagrafe delle Onlus sarà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Ue, ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le organizzazioni che vi saranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.

Attenzione alle truffe e-mail
Negli ultimi tempi stanno aumentando esponenzialmente episodi di cyber attacchi e/o truffe informatiche.
Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti al fenomeno dei cosiddetti hacker, ma molto più banalmente, i criminali informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture alle persone, al punto che oltre il 99% dei cyber attacchi odierni si fondano sull’interazione umana.
Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio impiego dello smart working, e il conseguente minore controllo esercitato dai sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono aumentati gli attacchi indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, invitati con l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro credenziali, hanno inavvertitamente compromesso i propri dati (e quelli della loro azienda) a vantaggio dei cyber criminali.
È molto frequente, per esempio, l’utilizzo di esche e-mail per attirare l’attenzione della potenziale vittima da truffare. Le e-mail-esca vengono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto fidato del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file allegato”, “Clicca su questo link”.
Se il destinatario risponde assecondando la richiesta, il danno è fatto!
È molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di subire un attacco da parte hacker professionisti, ma è però vero che nei casi più frequenti (ransomware o phishing) siano sufficienti anche semplici precauzioni personali per ridurre considerevolmente i pericoli:
• controllare sempre il mittente della mail; non solo il nome utente ma anche il dominio di posta elettronica);
• prima di cliccare su un qualunque link incorporato in una e-mail, verificare che l’indirizzo mostrato sia davvero lo stesso indirizzo Internet al quale il link condurrà (per la verifica basta passare il mouse sopra il link stesso senza cliccare);
• usare solo connessioni sicure, in particolar modo quando si accede a siti sensibili. Come precauzione minima, si consiglia di non sfruttare connessioni sconosciute né tantomeno i wi-fi pubblici, senza una password di protezione;
• quando si accede a siti che contengono informazioni sensibili, come pagine per l’home banking, controllare che la connessione sia HTTPS e verificare il nome del dominio all’apertura di una pagina;
• non condividere mai i propri dati riservati con una terza parte.
Anche l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti da false e-mail, circolanti negli ultimi giorni, che diffondono virus e software dannosi per i pc o che contengono comunicazioni da essa mai inviate.
Si tratta, in particolare, di messaggi di posta elettronica che riportano il logo “Agenzia Entrate”, nei quali si fa riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file excel con macro (.xlsm), che contengono malware (software malevoli).

Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate

Il Governo a riaperto per il 2022 la possibilità di rivalutare il valore dei terreni edificabili e delle quote di partecipazione nelle società.

L’agevolazione consistente nella rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate è stata introdotta diversi anni fa e poi riproposta negli anni successivi con modalità pressoché simili.

Il “Decreto Energia” (art. 29 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17) ha recentemente previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non quotate e di terreni edificabili e con destinazione agricola che siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

I soggetti interessati

La rivalutazione dei terreni può essere eseguita solo da:

·         Persone fisiche, per operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;

·         Enti non commerciali;

·         Società semplici e soggetti equiparati;

·         Soggetti non residenti in Italia e privi si stabile organizzazione.

La rivalutazione delle partecipazioni può essere effettuata da:

  • Persone fisiche, per operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;
  • Enti non commerciali;
  • Società semplici e soggetti equiparati;
  • Soggetti non residenti in Italia per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
ATTENZIONE: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Requisito oggettivo

I terreni agricoli o edificabili devono essere posseduti a titolo di proprietà[1] o altro diritto reale di godimento (usufrutto, superficie, enfiteusi) e devono essere al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.

In merito alle partecipazioni, la norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti, non negoziati nei mercati regolamentati. Si applica quindi ai titoli (quali le azioni), alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di s.r.l.), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni).

In ogni caso, si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.

Iter operativo

Per rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni, entro il 15 giugno 2022, occorre:

·         far redigere ad un professionista abilitato una perizia di stima e

·         versare un’imposta sostitutiva.

La perizia di stima deve essere asseverata, a cura dello stesso professionista che l’ha stilata, presso la Cancelleria del Tribunale, un giudice di pace oppure un notaio. Alla redazione delle perizie sono abilitati:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Versamento dell’imposta

Il versamento dell’imposta sostitutiva è fondamentale affinché il valore di perizia sia riconosciuto quale nuovo costo o valore fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è liquidata assumendo quale base imponibile il valore del terreno e/o della partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima. Su tale valore va applicata l’aliquota del 14% per tutti i beni rivalutabili.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:

  • in un’unica soluzione, entro il 15 giugno 2022;
  • ovvero in un massimo di tre rate annuali di pari importo (il 15 giugno 2022, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024).

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta mediante il modello F24, con i seguenti codici tributo:

  • 8055 per le partecipazioni;
  • 8056 per i terreni.

Se la prima rata dell’imposta sostitutiva non viene versata entro il 15 giugno, la rivalutazione non si considera perfezionata e non è possibile sanare l’omesso versamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’omesso versamento nei termini delle rate successive alla prima, invece, non inficia la rideterminazione e per la regolarizzazione della seconda e della terza rata, ed è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

I soggetti che abbiamo già rideterminato il valore di partecipazioni o terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, possono comunque beneficiare della nuova norma agevolativa mediante una nuova perizia di stima giurata. In merito all’imposta sostitutiva già versata questa potrà essere detrattata dal nuovo importo dovuto o potrà essere chiesta a rimborso.

È sempre opportuno in queste occasioni analizzare le specifiche situazioni. Vi invitiamo pertanto a contattare il nostro Studio per ogni ulteriore approfondimento, per una valutazione di convenienza/fattibilità e per redigere eventualmente le necessarie perizie, in quanto professionisti abilitati per la redazione della stima delle partecipazioni societarie.

[1] Maggiori chiarimenti in merito alla titolarità dei terreni nella Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 dell’Agenzia Entrate.

CIRCOLARE N. 4/2022

• Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
• Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
• Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
• La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
• Istanza entro il 30 aprile per “salvare ” le rateazioni pre-Covid decadute
• Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
• Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
• Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio
• 5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate

Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1° marzo 2022), il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra l’altro:
• l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In particolare sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
• riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
• rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il secondo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
• credito d’imposta, in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
• credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
• i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
• le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
• le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
• le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
• i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
• le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
• l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
• le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
• le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2022 (c.d. “Decreto energia”), che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, sono stati anche riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%), effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere rateizzato (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.

La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 2 maggio 2022 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2021, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).

Istanza entro il 30 aprile per “salvare” le rateazioni pre-Covid decadute
Una norma introdotta nel decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 228/2021) in sede di conversione in legge, riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto senza dover versare in anticipo le rate scadute.
Per gli interessati sarà necessario inviare la richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2022.
Nel caso di accoglimento di richieste di dilazione, la decadenza avverrà nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.
Andrà inoltre dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro.

Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
Ha preso il via, lo scorso 1° marzo 2022, il “Piano voucher”, la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce e che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, oltre ad essere tra le priorità indicate nel PNRR.
Le imprese interessate potranno richiedere un contributo (da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro) per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga le imprese beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Progetto Voucher Fase II – imprese.

Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
La crisi pandemica e la transizione digitale hanno accelerato l’evoluzione dei mercati, con l’emersione di nuovi modelli di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi. Si è ampliato in tal modo il divario tra imprese che hanno intrapreso processi di innovazione, riuscendo ad adattarsi ai nuovi scenari e quelle che non hanno saputo farlo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la “Relazione sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e PMI innovative”.
La Relazione delinea e monitora l’andamento di dette misure e fornisce un quadro dei principali risultati conseguiti. Le performance economiche delle imprese innovative hanno registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021 risultati molto positivi. Queste hanno dimostrato una buona capacità di risposta alla crisi pandemica. Nel 2020 il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese è cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le PMI innovative. Il numero di imprese innovative è continuato a crescere nel 2021 posizionandosi, alla fine di settembre, a 13.999 start-up innovative (+16,8%) e a 2.066 PMI innovative (+15,5%). Il contributo di queste realtà è stato apprezzabile anche dal punto di vista dell’occupazione che ha visto un incremento del 40,5%.
Il Governo conferma l’impegno a stimolare il potenziale di innovazione che start-up e PMI innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione, digitale ed ecologica.
Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà ruolo fondamentale in questo ambito; dei 235 miliardi di euro totali circa il 27% è finalizzato allo stimolo di innovazione e digitalizzazione.

Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio
L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato che, entro il 18 maggio 2022, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.
Alla data di apertura del Registro:
• i soggetti già operativi, anche on-line, ed in possesso dei requisiti di legge richiesti, avranno tempo 60 giorni da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. L’eventuale esercizio dell’attività in caso di mancato rispetto del termine indicato o di diniego da parte dell’OAM dell’iscrizione, sarà considerato abusivo;
• i soggetti non ancora operativi dovranno invece comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi richiesti (art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010), e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.
Entro 15 giorni l’OAM dovrà verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione.

5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate
L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022 e destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, che comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma, per un totale di 12.458 iscritti.
Gli enti compresi nell’elenco pubblicato, precisano le Entrate, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille per l’anno in corso.
È possibile accedere all’intero elenco o effettuare la ricerca dell’ente per denominazione, codice fiscale e provincia attraverso un apposito motore di ricerca.
A seguito della pubblicazione, il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, ricorda infine l’Agenzia Entrate, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).