CIRCOLARE FEBBRAIO 2022

  • Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi
  • Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021
  • Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura
  • Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima
  • Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass
  • Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona
  • Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza
  • Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari
  • Pagamenti elettronici e sanzioni
  • L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria
  • Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate
  • Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare

Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

  • nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021);
  • nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Il decreto (art. 2) specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia;
  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021, e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

AMMONTARE dei RICAVI 2019MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.00060%
Da euro 400.000 a 1.000.00050%
Da euro 1.000.000 a 2.000.00040%

Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021

Con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022, l’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021. Il termine risulta di conseguenza fissato all’8 febbraio 2022.

Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura

Il prossimo 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tramite il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane invece l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus.

Dal 4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla richiamata Legge n. 234/2021.

Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima

Al fine di contrastare le frodi nell’utilizzo dell’agevolazione, l’art. 28 del decreto “Sostegni-ter” ha modificato la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi (art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima. In pratica, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (tax credit locazioni commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di Dpi).

In via transitoria, la norma dispone che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass

Con il decreto 21 gennaio 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state individuate, con efficacia dal 1° febbraio 2022, le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il Green Pass.

Si tratta in particolare delle attività poste in essere per far fronte alle seguenti esigenze:

1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

– ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, escluso il consumo sul posto;

– prodotti surgelati;

– animali domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

– carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

– articoli igienico-sanitari;

– medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

– articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

– materiale per ottica;

– combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il Governo ha precisato, con una Faq pubblicata sul proprio sito, che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall’allegato del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto;

2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in tali luoghi e dall’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione di illeciti;

4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona

A decorrere dal 20 gennaio 2022 è obbligatorio il Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti).

Inoltre che dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “ordinario” sarà obbligatorio per accedere a:

  • pubblici uffici;
  • servizi postali;
  • servizi bancari e finanziari;
  • attività commerciali.

Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (Circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Soggetti esclusi

Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Permanenza e cessazione dal regime

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha stabilito che partire dall’esercizio 2022 vi è l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l’abolizione del tributo per:

  • i lavoratori autonomi;
  • le ditte individuali,
  • i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in corso.

L’impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l’incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell’ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l’attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. Risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell’ambito dell’art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato “redditi prodotti in forma associata”), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall’effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l’Agenzia, l’unico soggetto in un’impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell’impresa stessa (cfr. Risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l’esonero dall’IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l’impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

Pagamenti elettronici e sanzioni

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 152/2021, ha introdotto l’art. 19-ter “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito“.

Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (indicati nell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012), una sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento.

In particolare, in tali casi si applica una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La decorrenza di questa disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2023.

L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria

L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito online, ha reso noto che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% indicata nell’art. 16-bis del Tuir.

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione.

Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’”Agenzia informa” del suo sito internet. La stessa Circolare n. 7/2021, nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione della “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a gennaio 2022.

Il vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare

Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, è anche l’abitazione principale ad esso riferibile.

Conseguentemente, il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun diritto all’esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l’Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.

L’abitazione principale, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

  • la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
  • la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).

Non possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

SPECIALE FINANZIARIA 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le imprese, i professionisti ed i contribuenti in generale.

PERSONE FISICHE

Riforma IRPEF – Sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote applicabili. Si passa da 5 a 4 aliquote:

  • fino a 15.000 euro: 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
  • oltre 50.000 euro: 43%.

Detrazioni – Sono state modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali mantenendo la suddivisione tra reddito di lavoro dipendente, reddito da pensioni, redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, altri redditi.

Recupero patrimonio edilizio – È stata prorogata fino al 2024 la detrazione IRPEF pari al 50% per interventi di recupero edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Bonus mobili – È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “bonus mobili” del 50% che prevede per il 2022 il limite massimo di spesa detraibile di 10.000 euro e per il 2023 e 2024 il limite di spesa di 5.000 euro.

Superbonus 110% – È stato fissato al 30 giugno 2022 il termine generale finale per poter usufruire della detrazione del 110%. Il termine è però ampliato:

  • al 31 dicembre 2025 (con aliquota del 110% sino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari), da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi (c.d. “interventi trainati”), da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

È obbligatorio il visto di conformità, di cui al comma 11 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, anche nel caso di fruizione del Superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale.

Sismabonus – È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “sismabonus”.

Riqualificazione energetica – È stata prorogata fino al 2024 l’agevolazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Bonus verde – È stata disposta la proroga per il periodo dal 2022 al 2024 del cosiddetto “bonus verde”. La detrazione è del 36% fino ad un ammontare di spese non superiore a 5.000 euro.

Bonus facciate – È stata disposta la proroga per tutto il 2022 ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

Agevolazioni acquisto prima casa under 36 – È stata disposta la proroga delle agevolazioni previste per i soggetti under 36 per l’acquisto dell’abitazione. Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2022, ai soggetti under 36, con ISEE inferiore a 40.000 euro e consiste nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, per gli atti soggetti ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. È prevista altresì l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto.

Sconto in fattura – È stata prorogata la finestra temporale e il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura. Si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali. Per gli interventi cosiddetti “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), non vi è l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.

PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Irap – Dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Restano invece assoggettati società di capitali, società di persone, studi associati.

Credito d’imposta beni strumentali – È prorogato, con alcune modifiche, il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”. Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 2023 al 2025, indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla legge n. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine “lungo” del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il termine “lungo” del 30.6.2025 con prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine “lungo” del 30.6.2026 con prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

L’esercizio 2022 sarà invece l’ultimo anno per usufruire del credito d’imposta beni strumentali tradizionali con aliquota al 6%.

IMPRESE

Patent Box – La disciplina del Patent Box è stata sostituita con le nuove disposizioni sulla “super deduzione” per le opzioni relative al periodo d’imposta 2021. La percentuale è stata incrementata al 110% ed è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione – È stato prorogato, con alcune modifiche, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per la R&S, in particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione è quella già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro.

Per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d’imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

Sospensione degli ammortamenti – È stato esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020 convertito, che ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica anche nel 2021, ma solo a condizione che gli ammortamenti siano stati sospesi al 100% nel 2020.

Rivalutazione marchi e avviamento – È stato modificato l’art. 110 del D.L. n. 104/2020 ed è stato stabilito che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia Entrate.

Legge Sabatini – È stata rifinanziata l’agevolazione e il contributo statale sarà erogato in un’unica soluzione solo se il finanziamento non è superiore a 200.000 euro.

Sismabonus – È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “sismabonus”.

Riqualificazione energetica – È stata prorogata fino al 2024 l’agevolazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Bonus facciate – È stata disposta la proroga per tutto il 2022 ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

Sconto in fattura – È stata prorogata la finestra temporale e il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura – si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali. Per gli interventi cosiddetti “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), non vi è l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.

PROFESSIONISTI, LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE

Limite compensazione crediti – È stato innalzato, dal 1° gennaio 2022, il limite annuo previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti (o per il rimborso con procedura “semplificata”). Il limite è ora pari a 2 milioni di euro.

CIRCOLARE GENNAIO 2022

  • Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità
  • Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato per alberghi, ristoranti, piscine e trasporti
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022
  • Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni
  • Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all’1,25%
  • Adesione ai servizi di conservazione fatture elettroniche
  • Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022
  • Nuovo assegno familiare unico universale

Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l’introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell’imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Tra le principali novità, si evidenziano le seguenti.

  • Esterometro – La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020)  ha stabilito la soppressione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. La soppressione dell’esterometro è ora rinviata al 1° luglio 2022.
  • Dati Sistema TS – È stato confermato anche per l’anno d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato per alberghi, ristoranti, piscine e trasporti

A partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente stabilito nel 31 marzo 2022) l’obbligo del Super Green Pass o Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, viene esteso ad un numero più ampio di attività. Lo ha previsto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309, che ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del COVID-19.

In particolare, dal prossimo 10 gennaio la certificazione verde rafforzata sarà necessaria per accedere a:

  • servizi di ristorazione, anche all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive, ivi compresa la somministrazione dei pasti ai clienti alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Resta fermo che l’accesso è comunque consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il decreto ha altresì modificato le regole per la quarantena precauzionale, stabilendo che la stessa non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, tali soggetti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 ed effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Tale disposizione è stata introdotta con efficacia immediata, e quindi con effetto anche per le persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2021).

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022 – il 16 cade di domenica – (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2021 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 – il 30 aprile cade di sabato.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni

La legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede l’obbligo di pubblicazione online di aiuti e contributi percepiti; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ma l’art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione relativa alla pubblicazione di aiuti e contributi percepiti nel periodo 2020.

Sono interessati a questo obbligo associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese. Per le imprese l’obbligo di trasparenza è differenziato:

  • è sufficiente, per chi la redige e deposita, la pubblicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • invece, per le imprese che non redigono la nota integrativa o che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l’inserimento sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell’anno non superino complessivamente l’importo di 10.000 euro.

L’indicazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve agli obblighi di trasparenza.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. (vedi la Nota congiunta pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime). Sembrerebbe pertanto esclusa l’obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell’emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.

Ci sono ancora molti dubbi ma dal 1° gennaio 2022 dovrebbero decorrere le sanzioni in caso in inosservanza dell’obbligo di pubblicazione online degli aiuti e dei contributi pubblici riconosciuti.

L’importo della sanzione è pari all’1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all’obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l’ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.

Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all’1,25%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF 13 dicembre 2021, che ha stabilito il tasso di interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2022, in misura pari all’1,25% in ragione d’anno. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2021 era stato fissato allo 0,01%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D.Dirett. 21 dicembre 2021, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309).

Adesione ai servizi di conservazione fatture elettroniche

Per alcuni contribuenti, sta scadendo in questi giorni l’adesione triennale al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia Entrate sottoscritti dal 4 giugno 2018. L’adesione deve essere rinnovata e non è previsto il rinnovo tacito, altrimenti le fatture non verranno portate in conservazione.

Si segnala che i contribuenti che hanno espresso adesione, o revocato la precedente adesione per stipularne una nuova, a partire dal 4 giugno 2021 non incorrono nella problematica, posto che le convenzioni stipulate a partire da tale data prevedono una durata illimitata, sino a revoca espressa.

Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali

L’art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 e vigente dal 14 dicembre, ha modificato l’art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora così prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea».

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

Nuovo assegno familiare unico universale

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).

L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

  • detrazioni fiscali;
  • assegno nucleo familiare (ANF).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga).

Esterometro e fatturazione elettronica: cosa cambia dal 2022

L’art. 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 relativamente agli adempimenti fiscali da porre in essere in caso di operazioni transfrontaliere.

La norma prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e verrà di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.

L’ultima comunicazione trimestrale relativa alle operazioni attive e passive transfrontaliere riguarderà il quarto trimestre 2021 e dovrà essere inviata all’Agenzia Entrate entro il 31 gennaio 2022.

ATTENZIONE: Uno degli emendamenti approvati dal Senato al D.L. n. 146/2021 (c.d. “decreto fiscale”), che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 dicembre, prevede il rinvio della nuova disciplina alla data del 1° luglio 2022. Si evidenzia che, anche qualora la proroga fosse ufficializzata, è comunque facoltà del contribuente adottare le nuove disposizioni già a partire dal 1° gennaio 2022.

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile:

  • predisporre e inviare trimestralmente un file XML (o meglio due, uno per la fatturazione attiva e uno per la passiva) contenente i dati fiscali delle operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento; oppure
  • inviare le sole operazioni passive, in quanto per le operazioni attive poteva essere predisposta ed inviata allo SdI fattura elettronica impostando il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX”.

Dal 1° gennaio 2022 (o, in caso di proroga, dal 1° luglio 2022) i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 e ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

  1. TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
  3. TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e nel “regime forfetario”, nonché i soggetti che hanno esercitato l’opzione cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 398/1991 (le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro).

Inoltre le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

La sanzione applicabile dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

CIRCOLARE DICEMBRE 2021

  • Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid
  • Fatturazione elettronica: novità obbligatorie dal 2022
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA
  • Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate
  • Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”
  • Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi
  • Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid

Il Green-pass rafforzato o “Super Green pass” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre scorso. La certificazione verde rinforzata sarà rilasciata solo a chi si è vaccinato o ai guariti dal Covid-19 e permetterà di partecipare a spettacoli, eventi sportivi o accedere ai ristoranti al chiuso, a feste e discoteche e a cerimonie pubbliche.

Con il D.L. n. 172/2021, in particolare, sono state introdotte misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, attraverso una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.

Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Obbligo vaccinale per nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021, ossia:

Green pass

La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

Green pass rafforzato

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

A partire dal 29 novembre 2021 nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass rafforzato, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo, inoltre, ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”.

Dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI – in formato XML – anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.

Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.

Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Tipo documento:

Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.

Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA.

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2021 e alcune Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (cd. decreto “Anti-frodi”), in materia di Superbonus e bonus edilizi diversi.

Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che l’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di decreto “Anti-frodi”. Tale criterio temporale vale sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nel modello 730/2021 o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l’11 novembre 2021, e neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020

Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730), ovvero quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto per altre circostanze.

Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce tra l’altro che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’art. 1 del D.L. n. 157/2021.

Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”

L’Agenzia delle Entrate, con le Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti sul D.L. n. 157/2021 (decreto “Anti-frodi”) che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi.

In una delle risposta l’Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Inoltre, precisa ancora l’Agenzia, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi

È operativa, dal 15 novembre scorso, la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi, l’Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in crisi.

La piattaforma è composta da un’area pubblica, di tipo informativo, e una “riservata” alle istanze formali.

L’accesso all’area pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l’accesso all’area riservata, invece, permette all’impresa di presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

È operativa dal 23 novembre 2021 la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) su cui vengono iscritte tutte le realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore.

Da tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nei registri, oggi esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o all’anagrafe delle Onlus. I registri restano “in vita” solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22 novembre. Stessa cosa per le Onlus: l’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate si “congela” alla data del 22 novembre 2021.

Via libera, invece, dal 24 novembre, all’iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore nel Registro Unico. L’iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Per i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente dal Decreto, l’adempimento di trasmettere gli atti al Runts.

Un altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.

In pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l’iscrizione al Runts, possono compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un’istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M n. 106/2020, allegando i documenti necessari firmati digitalmente.

Tramite il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da inviare all’ufficio del Registro. Inoltre, l’Ente interessato potrà consultare, in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l’ufficio.